CRONOTACHIGRAFO – SANZIONI RIDOTTE PER LA MANCATA REVISIONE BIENNALE
La normativa comunitaria (Articolo 23, comma I, Regolamento (UE) 165/2014) impone che i tachigrafi siano sottoposti a una verifica biennale presso officine autorizzate. Durante l’ispezione, vengono controllati:
- la corretta installazione del dispositivo.
- l’idoneità e il funzionamento di tutti gli elementi del tachigrafo.
- l’assenza di dispositivi di manipolazione e l’integrità dei sigilli.
A seguito della verifica, l’officina autorizzata rilascia un rapporto tecnico con i valori di taratura del tachigrafo e applica una targhetta sul veicolo con i dettagli della calibrazione.
Le sanzioni applicabili per mancata revisione biennale
Il Ministero dell’Interno (Circolare n. 300/STRAD/1/36498.U/2024 del 29 novembre 2024) ha chiarito che non esiste una sanzione specifica per la circolazione di un veicolo con revisione biennale del tachigrafo scaduta. L’articolo 179 del Codice della Strada, comma 2, non contempla questa ipotesi.
Nel caso in cui un veicolo venga trovato in circolazione con la revisione biennale del tachigrafo scaduta, la sanzione applicabile è quella residuale prevista dall’articolo 19 della legge 727/1978, pari a 52 euro, senza ulteriori penalità accessorie come la sospensione della patente.
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