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16.12.2024 - lavori pubblici

IL TAR CATANIA SI ESPRIME SULLA FACOLTÀ DI NON AGGIUDICARE LA GARA

TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 2 dicembre 2024, n.3966

Il Collegio, dopo aver respinto le eccezioni di rito, ha accolto il ricorso proposto F.lli Valenti S.r.l., precisando che l’art. 108 del d. lgs. n. 36/2023 individua quale termine ultimo per l’esercizio della facoltà da parte stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione quello di trenta giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte (comma 10).

L’art. 20 del disciplinare di gara ricalca pedissequamente tale disposizione, prevedendo che «Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione».

Relativamente al momento di valutazione delle offerte, all’art. 18 del disciplinare si stabilisce che, previa verifica della documentazione amministrativa, l’apertura delle offerte presentate e la loro valutazione, con registrazione degli esiti e redazione della graduatoria, avviene alla data e all’ora comunicati ai concorrenti ammessi alla suddetta fase di gara.

La valutazione delle offerte, con formulazione della graduatoria e proposta di aggiudicazione in favore della Schirò S.r.l., è quindi avvenuta con verbale n. 3 del 12 aprile 2024, dalla cui pubblicazione la stessa Amministrazione ha precisato che sarebbero decorsi i termini per eventuale impugnazione ai sensi dell’art. 120 c.p.a.

L’Amministrazione avrebbe, quindi, potuto esercitare la facoltà di non procedere all’aggiudicazione entro il termine di 30 giorni decorrente dal 12 aprile 2024, con conseguente tardività della determinazione assunta il 10 luglio.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione Appaltante, TAR Catania ritiene che, non si tratti di termine che decorra ex novo qualora si proceda allo scorrimento della graduatoria.

Invero, come chiarito da condiviso orientamento giurisprudenziale (formatosi sotto il vigore dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, il quale, analogamente, disponeva che «Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contradetta valutazione di inidoneità o di scarsa convenienza (rispetto all’oggetto della gara») deve essere rapportata all’insieme complessivo delle offerte pervenute e va effettuata normalmente prima (Cons. St., sez. V, n. 4904 del 2021) […] Deve pertanto trattarsi di una valutazione di insieme di tutte le offerte pervenute (che eventualmente risultino complessivamente non inidonee o convenienti) e non soltanto di una di esse» (Cons. St. sez. V, 17 maggio 2024, n. 4435).

Inoltre, il TAR Catania ha ritenuto fondata la censura riguardo al difetto di motivazione del provvedimento di non aggiudicazione e revoca della procedura, in ragione della non convenienza dell’offerta presentata dal ricorrente.

Infatti, poiché il prezzo a base d’asta è notoriamente frutto di una stima prudenziale effettuata dalla stazione appaltante al momento dell’indizione della gara, al fine di giustificare la mancata aggiudicazione in ragione dell’esiguità del ribasso offerto, la Stazione Appaltante avrebbe dovuto allegare un mutamento delle condizioni del mercato di riferimento non previsto o non prevedibile o, quantomeno, motivare in maniera puntuale e specifica sulle ragioni per le quali, pur al cospetto della formulazione di un’offerta al ribasso, il prezzo offerto era, comunque, da ritenersi non conveniente per l’Amministrazione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 7 marzo 2024, n. 1537; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 4 luglio 2012, n. 1656).

Tuttavia, l’Amministrazione ha revocato la procedura, senza aggiudicare l’appalto alla ricorrente, benché la sua offerta fosse coerente con l’importo stabilito a base di gara, limitandosi a dichiarare che «l’offerta non risulta conveniente».

E ciò senza nemmeno tener conto che «la stazione appaltante deve procedere allo scorrimento della graduatoria”, salve talune puntuali e motivate eccezioni, legate ad uno “stringente” giudizio di non convenienza dell’offerta o di inidoneità della stessa in relazione all’oggetto del contratto, diversamente risultando alterata la trasparenza e la correttezza del confronto concorrenziale» (T.A.R.  Lombardia, Milano, sez. V, 6 marzo 2024, n. 636; Consiglio di Stato sez. IV, 11 novembre 2021, n.7533).

Infine, l’operato della Stazione Appaltante costituisce una violazione principio del risultato previsto dall’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, «principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l’azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell’obiettivo finale che è: a) nella fase di affidamento giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto» (Cons. St. sez. V, 27 febbraio 2024, n.1924).

Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, compresa l’aggiudicazione della fornitura alla Schirò S.r.l. disposta, all’esito della riedizione della gara, con provvedimento n. 230 del 30 ottobre 2024.

Poiché non vi sono contestazioni in merito alla posizione della F.lli Valenti S.r.l., l’Amministrazione dovrà adottare un provvedimento di aggiudicazione in suo favore e con essa stipulare il contratto, previe verifiche di rito.

ALLEGATO : 04B.03 ALLEGATO TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 2 dicembre 2024, n.3966


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