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16.12.2024 - tributi

RISPOSTA N. 246/2024: L’ACQUISTO DI PARTI DELLA CASA PREFABBRICATA SCONTA L’IVA AL 22%

La cessione di parti e componenti di una casa prefabbricata sconta l’aliquota Iva ordinaria nella misura del 22%.

In tali ipotesi, difatti, l’operazione non si configura come una cessione di abitazione, per la  quale si può fruire dell’aliquota agevolata al 4% o 10%.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 246 del 5 dicembre  2024.

Nel caso di specie, la società istante – soggetto stabilito in uno Stato dell’Unione europea, operante nel settore delle case prefabbricate, e aderente al regime One Stop Shop (OSS) – chiede quale sia il corretto trattamento IVA da applicare alla cessione di componenti di un’abitazione effettuata ad un privato italiano.

Al proposito, l’Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione n. 503351/1974, riguardante le case prefabbricate in legno, che ha chiarito il discrimine per l’applicazione dell’aliquota agevolata.

In dettaglio:

– nel caso di acquisto di pezzi della casa prefabbricata, i quali saranno montati dalla stessa  impresa che li produce o da terzi, l’aliquota IVA è del 22%.

In questo caso, “il contratto ha per oggetto il semplice acquisto dei singoli pezzi e poiché tali  pezzi costituiscono l’oggetto della ordinaria produzione dell’impresa che li fabbrica”,

l’operazione va qualificata come una compravendita.

– nel caso in cui si affida ad un’impresa la costruzione di una casa, da effettuare con i pezzi fabbricati dall’impresa stessa, l’operazione consiste nella consegna della casa costruita e completa.

In questa ipotesi, avendo la cessione per oggetto un’abitazione, possono essere applicate le aliquote IVA agevolate al 4% o 10%.

Ciò premesso a livello astratto, l’Amministrazione finanziaria riconduce l’ipotesi oggetto di esame alla prima fattispecie: la cessione ha ad oggetto non un’abitazione ma solo parti della stessa.

Dunque, non si può ravvisare una cessione di abitazione.

Ne discende l’applicazione dell’aliquota del 22%.


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