AGENZIA DELLE ENTRATE – LAVORO DIPENDENTI – CD. “BONUS NATALE” – POSIZIONE ANCE BRESCIA – EROGAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE – ULTERIORI CHIARIMENTI APPLICATIVI – RISOLUZIONE 13 NOVEMBRE 2024, N. 54/E
L’articolo 2-bis del Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, riconosce per l’anno 2024 un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovino nelle particolari condizioni economiche e familiari ivi indicate.
La norma prevede che i sostituti d’imposta riconoscano l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta.
Nella Newsletter settimanale ANCE Brescia – n. 41/2024 del 28/10/2024, abbiamo sottolineato la difficoltà interpretativa per il nostro settore, in quanto, nella disciplina del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, la tredicesima (o meglio: la gratifica natalizia) per gli operai viene corrisposta mediante accantonamento mensile del relativo rateo presso Cassa Edile, con erogazione di tale voce retributiva da parte di quest’ultima.
Poiché CAPE procederà, per l’anno corrente, al pagamento della suddetta gratifica con valuta 6 dicembre 2024, ANCE Brescia suggerisce alle imprese di aggiungere il bonus di cui trattasi alla retribuzione del mese di novembre, se erogata nella stessa data da ultimo indicata o in giorno successivo.
In sostanza, stante la mancanza, almeno al momento, di ulteriori chiarimenti da parte degli Enti competenti a vantaggio dei datori appartenenti al settore edile, ANCE Brescia ritiene necessario suggerire alle imprese di procedere con l’erogazione del bonus unitamente al primo cedolino riconosciuto al lavoratore dopo la corresponsione da parte di CAPE della gratifica natalizia spettante al singolo operaio.
Per le imprese che pagassero la retribuzione prima del 6 dicembre p.v. sarà, per contro, necessario attendere la retribuzione riferita al mese di dicembre, da corrispondersi, necessariamente, nel rispetto del cd. “principio di cassa allargato” entro il 12 gennaio 2025.
In ogni caso, confermiamo come l’erogazione del bonus sia di competenza esclusiva dei datori di lavoro non potendo interessare la Cassa Edile per quanto questa eroghi la tredicesima/gratifica natalizia come da disposizioni contrattuali
Stante la formulazione testuale della norma in commento, inoltre, ricordiamo alle imprese di prestare particolare attenzione, in sede di conguaglio di fine anno, all’importo del reddito complessivo del lavoratore al fine di procedere al recupero del bonus eventualmente erogato a operai che in realtà, risultino aver superato, al termine del periodo di imposta 2024, il previsto limite reddituale di euro 28.000.
Codici tributo per la compensazione da parte dei sostituti di imposta del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus di cui trattasi
Con risoluzione 13 novembre 2024, n. 54/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”, da utilizzare nei modelli F24 per la compensazione del credito risultante in capo al datore a seguito della corresponsione del bonus di cui trattasi.
L’Agenzia raccomanda di esporre tale codice nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”: nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.
Il Servizio sindacale di ANCE Brescia resta, comunque, a disposizione delle imprese per ogni ulteriore chiarimento si renda opportuno.
Allegato: Risoluzione n. 54/E
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