Servizio Sindacale - referente: dott. Francesco Zanelli
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28.10.2024 - lavoro

AGENZIA DELLE ENTRATE – CD. “BONUS NATALE” – BENEFICIO CORRISPOSTO A TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE – REQUISITI E MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO – CHIARIMENTI APPLICATIVI – CIRCOLARE 10 OTTOBRE 2024, N. 19/E

È stata pubblicata la Legge di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 113/2024, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” (c.d. decreto Omnibus).

Con particolare riferimento alle novità in materia di lavoro, segnaliamo come, in sede di conversione del citato decreto, sia stato introdotto, all’art. 2-bis, il cd. “Bonus Natale”, ossia l’erogazione, per il solo 2024, di un’indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. a) reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  2. b) presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato e di almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR, oppure di almeno un figlio che si trovi in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR;
  3. c) imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati, percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.

L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, va rapportata al periodo di lavoro.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla lettera a) dell’elenco sopra riportato, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015, dell’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, e dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023.

Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

I sostituti d’imposta, di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, riconoscono l’indennità in esame unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa.

Qualora in tale sede l’indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.

I sostituti d’imposta compensano il credito maturato, mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

L’indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta.

L’indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Qualora l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

Attesa di chiarimenti per i sostituti di imposta che applicano il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini

Stante la previsione normativa che ricollega l’erogazione del Bonus di cui trattasi al momento della corresponsione della tredicesima, ANCE Brescia sta approfondendo quale interpretazione dare a tale previsione alla luce delle articolari modalità, per il CCNL in parola, di pagamento della suddetta mensilità aggiuntiva per gli operai.

Sul punto, pertanto, vale la riserva di informativa non appena conclusi gli approfondimenti in corso.

Allegato: AE Bonus 100


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