INL – CONTROLLO A DISTANZA –PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO NEL CASO IN CUI IL DATORE DI LAVORO ISTANTE NON SIA IL TITOLARE DEI DATI ACQUISITI DAI SISTEMI – NOTA 25 SETTEMBRE 2024, N. 7020
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 25 settembre 2024, n. 7020, pubblicata sulla stampa specialistica, ha fornito chiarimenti in merito al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4, co. 1, della L. n. 300/1970 nelle ipotesi in cui il datore di lavoro istante non è il titolare dei dati acquisiti dai sistemi per i quali si chiede autorizzazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Ispettorato chiarisce che ricadono in tale casistica le richieste di installazione di sistemi GPS sui veicoli di proprietà di una società “vettore”, che opera per conto di un committente.
In tali casi, il trattamento, la conservazione e la titolarità della protezione dei dati sono riconducibili alla diretta disponibilità di un soggetto imprenditoriale diverso dal datore di lavoro, e, quindi, come tale, estraneo all’istanza, ancorché titolare di rapporto di natura commerciale (ad es. società committente nell’ambito di un contratto di appalto, franchising) con il datore di lavoro istante.
La società vettore, infatti, procede alla presentazione dell’istanza di installazione ai sensi dell’art. 4, co. 1, della L. n. 300/1970, in qualità di datore di lavoro dei lavoratori oggetto di tracciamento; tuttavia, la necessità di installare tali sistemi GPS sui veicoli risulta spesso dettata, più che da ragioni strettamente legate all’istante, da un obbligo imposto dai committenti nei contratti stipulati con quest’ultimo che, non di rado, prevedono anche l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di allontanare immediatamente dal luogo di prestazione dei servizi, a richiesta del committente, il collaboratore o il dipendente il cui comportamento non sia coerente con i requisiti di capacità professionale, serietà e moralità richiesti dall’esecuzione dei servizi di cui al contratto.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, l’Ispettorato ritiene che, nei casi sopra citati, non sia possibile autorizzare l’installazione e l’utilizzo di strumenti ai sensi dell’art. 4, co. 1, della L. n. 300/1970, dovendosi concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento di rigetto.
Le motivazioni giustificatrici richieste dal comma 1 del citato articolo 4 ed addotte in istanza (tutela del patrimonio aziendale, ragioni organizzative e produttive, sicurezza del lavoro), non sono, infatti, ascrivibili al datore di lavoro istante, non potendosi conseguentemente operare alcuna corretta valutazione nell’ottica del bilanciamento di interessi con la tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori a causa della dissociazione tra il soggetto richiedente l’autorizzazione e il soggetto imprenditoriale titolare del trattamento dei dati dei lavoratori della società istante, del tutto estraneo sia all’istanza preordinata al rilascio dell’autorizzazione che ai rapporti incisi negativamente dagli eventuali controlli da remoto.
Diversamente, infatti, del provvedimento autorizzativo dell’INL beneficerebbe il soggetto terzo (committente) rispetto a quello che si sarebbe dovuto presentare ex lege come unico titolare dell’iniziativa, tanto ai fini della presentazione dell’istanza in parola che, per l’effetto, ai fini del trattamento dei dati. Di questi ultimi il legittimo istante potrebbe giovarsi solo in via indiretta ed eventuale, ed esclusivamente per effetto di una fonte negoziale (il contratto).
Allegato: INL_nota_29_09_2024_n_7020
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