INVERSIONE PROCEDIMENTALE – PARERE MIT – SI APPLICA SOLO NELLE PROCEDURE APERTE SOTTO SOGLIA E SE PREVISTO
Ance Brescia informa che il Servizio di Supporto Giuridico del MIT è intervenuto con una risposta al parere18 luglio 2024, n. 2615 in tema di inversione procedimentale, previsto dal nuovo Codice, il D. Lgs. 36/2023, al comma 3 dell’art. 107.Fine modulo
Una stazione appaltante aveva infatti posto una serie di quesiti inerenti al tema che qui si riportano per comodità.
1) Se è conforme alla normativa sui contratti pubblici, l’applicazione anche nel caso delle procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ex art. 50 del citato Decreto;
2)Se si applica sia nel caso di procedure di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo che con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Inoltre, ci chiede di chiarire se per “verifica di idoneità degli offerenti” si intenda:
– il solo scrutinio della “documentazione amministrativa” richiesta ai concorrenti per partecipare alla gara (pagamento contributo ANAC, accertamento presenza e importi garanzia provvisoria, verifica FVOE, DGUE, ecc.); oppure
– il controllo dei requisiti di capacità tecnica ed economica in capo agli operatori economici (ossia, la verifica della comprova del fatturato, dei servizi analoghi, della SOA, ecc.). Ed, in tale ultimo caso, si chiede: una conferma relativa all’applicazione del procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione per tutti i concorrenti e non solo per gli aggiudicatari come, di prassi, per ragioni di speditezza e inutili aggravi procedimentali, si procede.
La risposta del Servizio Giuridico ha preso le mode dal richiamo all’art. 107 comma 3 del Codice che stabilisce che l’istituto della inversione procedimentale, ormai di applicazione generalizzata in quanto non più limitato ai settori speciali, trovi applicazione nelle procedure aperte e sempreché esso sia stato previsto nei documenti di gara. Pertanto, in risposta al primo quesito, l’istituto in esame può essere utilizzato nei contratti sottosoglia nei soli casi in cui la Stazione Appaltante utilizzi una procedura aperta (cfr. Circolare Mit n. 298/2023).
In risposta al secondo quesito, il MIT ha rilevato che la scelta è rimessa alla discrezionalità della s.a., la quale dovrà puntualmente darne indicazione nei documenti di gara.
Relativamente al terzo quesito, vista la norma che permette di anticipare l’apertura delle offerte rispetto alla “verifica dell’idoneità degli offerenti”, il MIT ritiene che con quest’ultimo sintagma debba intendersi, in conformità all’art. 56, par. 2, della direttiva 2014/24/UE, la verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale (94 – 98 del d.lgs. 36/2023) e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti (c.d. requisiti di ordine speciale, artt. 100 e 103 del d.lgs. 36/2023).
In ordine all’ultimo quesito, ove la stazione appaltante si avvalga dell’inversione procedimentale, secondo costante giurisprudenza la fase di esame della documentazione amministrativa è ridotta, in quanto non si verifica quella di tutti i concorrenti al fine, dunque, di snellire sensibilmente la durata della procedura di aggiudicazione.
Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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