DECRETO INFRASTRUTTURE E INVESTIMENTI STRATEGICI: LE MISURE D’INTERESSE PER IL SETTORE
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 194 del 20 agosto 2024, è stata pubblicata la legge n. 120 del 8 agosto 2024, di conversione con modifiche del decreto-legge n. 89 del 29 giugno 2024, recante “Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport”, entrata in vigore il 21 agosto 2024.
Di seguito, l’analisi dei principali contenuti di interesse da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.
Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)
La disposizione, che ha subito alcune modifiche in conversione è, anzitutto, volta ad introdurre una disciplina di aggiornamento dei piani economico-finanziari delle società concessionarie.
Viene, infatti, introdotta una nuova previsione dopo il comma 3 dell’art. 13 del dl. n. 162/2019, con cui si dispone che, entro il 31 luglio 2024, le società concessionarie per le quali intervenga la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell’anno 2024 siano tenute a presentare le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate dall’Autorità di regolazione dei trasporti. L’aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro il 31 dicembre 2024 (comma 1).
La previsione introduce, poi, misure relative alla realizzazione dell’intervento viario Tarquinia-Palazzi, in particolare relativamente all’entità del corrispettivo da riconoscere all’Autostrada Tirrenica S.p.a. da parte di ANAS per l’acquisto dei progetti.
Infatti, mediante la modifica dell’articolo 2, comma 2-ter del dl. n. 121/2021, si prevede che l’acquisto da parte di ANAS SPA dei progetti dell’intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi avvenga sulla base di una quantificazione elaborata a valle di una valutazione documentale e contabile affidata a una primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio, i cui oneri sono a carico della società ANAS Spa. (comma 2).
Con una nuova previsione, mediante intervento di proroga del termine previsto dall’articolo 2 del d.l. n. 121/2021, si prevede che l’affidamento delle concessioni relative alla tratta autostradale Autobrennero, per cui la norma già disponeva che lo stesso potesse avvenire mediante ricorso alle procedure dell’art. 183 del codice degli appalti 50/2016 da concludere entro il 30 giugno 2023, possa avvenire secondo le medesime procedure da bandire entro il 31 dicembre 2024 (comma 2-bis).
Articolo 2 (Disposizioni urgenti per garantire l’operatività della società concessionaria di cui all’articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)
La norma contiene disposizioni volte a favorire l’operatività della società per azioni costituita per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.
Per quanto di interesse, mediante intervento sul dl. n. 35 del 2023, si prevede che gli atti aggiuntivi alla convenzione stipulata tra il MIT e la concessionaria siano assentiti con decreto MIT di concerto col MEF, sentite le Regioni Calabria e Sicilia (e non più, dunque, con decreto del Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l’aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE). (comma 1, lettera a), numero 1.1)).
Si elimina, inoltre, l’obbligo di approvare il progetto esecutivo dell’opera entro il 31 luglio 2024, prevedendo solo che lo stesso sia approvato anche per fasi costruttive, e si prevede che il costo del progetto debba comunque risultare coerente con le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell’intervento (comma 1, lett. a) n. 1.2) e 2)).
Le modifiche successive sono volte a chiarire che, ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi (funzionale al calcolo dell’indice di conservazione dell’equilibrio contrattuale), dovranno essere presi in considerazione solamente i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell’anno (comma 1, lettera a), nn. 3.1) e 3.2)).
Infatti, con riferimento all’indice di conservazione dell’equilibro contrattuale, si prevede che, ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore dei progetti, si proceda calcolando il rapporto tra:
- a) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell’anno 2023;
- b) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021.
Come esplicitato nella relazione illustrativa, la disposizione intende chiarire che il confronto dell’incremento tariffario 2021/2023 dovrà essere operato solo rispetto ai lavori remunerati con i predetti tariffari, escludendo quindi dal calcolo dell’incremento quelle lavorazioni, previste dai progetti individuati, che non trovano corrispondenza nei tariffari in vigore e che sono associate a “nuovi” prezzi, non parametrati ai tariffari vigenti.
Si aggiunge, inoltre, il nuovo comma 8-sexies, a tenore del quale l’importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi è sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all’asseverazione di uno o più soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 1, lettera a), numero 4)).
Articolo 3 (Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari)
La norma è volta, da un lato, ad adottare un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite a taluni commissari straordinari e, dall’altro, a prevedere la nomina di uno o più commissari straordinari per la realizzazione o il completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti, nonché delle opere alle stesse connesse o strumentali.
In particolare, si prevede che, con DPCM da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, sia adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati (comma 1):
1) per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del dl. “sblocca cantieri”, n. 32 del 2019. Sul punto, la relazione illustrativa al decreto-legge precisa che, attualmente, sono stati nominati 43 commissari per 117 interventi, distinti nelle macrocategorie: dighe, porti, presidi, RFI, strade, TRM, ANAS, edilizia statale;
2) nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge, individuati nell’Allegato I al decreto.
Qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di adozione del piano di razionalizzazione, si consente di procedere, nel rispetto dei criteri e con le modalità sopra illustrate, anche oltre il termine di novanta giorni (comma 3).
I criteri per la redazione del piano, nel rispetto degli specifici vincoli derivanti da disposizioni di legge, sono i seguenti (comma 2):
– riduzione del numero dei commissari, tenuto dell’omogeneità del settore di intervento, dell’ambito territoriale di riferimento, della rilevanza economica degli interventi e delle esigenze di razionalizzazione delle strutture di supporto;
– individuazione di eventuali lotti funzionali aggiuntivi da affidare alla competenza del commissario straordinario, tenuto conto dello stato di avanzamento dell’opera e delle specifiche caratteristiche di complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa, complessità delle procedure tecnico-amministrative o impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti;
– revoca dei commissari nominati, nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, nonché del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell’azione amministrativa dei commissari straordinari.
Si prevede, inoltre, che con uno o più DPCM da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate le opere relative ai progetti per la realizzazione della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti, nonché le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti (comma 5).
A seguito di una modifica inserita in fase di conversione, il testo prevede ora che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta alle Camere una relazione annuale sull’attività svolta dai commissari straordinari nominati ai sensi del comma 5 in commento.
I commissari straordinari così nominati sono individuati nell’ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.a. dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Ai nuovi commissari straordinari per le opere TEN-T potranno essere affidate le funzioni commissariali già affidate ai commissari nominati a legislazione vigente in relazione a singoli interventi ricompresi nelle predette reti di trasporto.
La disposizione precisa, altresì, che, qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di individuazione delle opere, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di copertura finanziaria, ovvero di sostituzione dei commissari, sia possibile procedere anche oltre il termine del 31 dicembre 2025.
Ai commissari si applicano talune previsioni dell’art. 4 del decreto “Sblocca cantieri”, ed in particolare:
– comma 1 (quarto, quinto, sesto periodo), recante le ulteriori modalità di nomina e di eventuale sostituzione degli stessi;
– comma 2 (ad esclusione del quinto periodo), recante i poteri dei commissari;
– comma 2-bis, recante specifiche disposizioni relative alle infrastrutture ferroviarie;
– comma 3, recante specifiche deroghe;
– comma 3-bis, recanti disposizioni relative all’apertura di contabilità speciali; e
– comma 4 (primo periodo), recante gli obblighi di rendicontazione al CIPESS.
Con specifico riferimento ai poteri derogatori, vi è dunque quello di deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.
Il comma in esame prosegue nel chiarire che i Commissari straordinari in commento sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate all’opera siano sufficienti alla sua realizzazione.
In ultimo, la disposizione prevede l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, con il compito di coordinare l’attività dei Commissari, di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonché di predisporre il sopra citato piano di razionalizzazione, la cui composizione è definita mediante decreti MIT (commi 6 e 7).
Articolo 5. (Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali)
Il nuovo comma 4-bis, introdotto in conversione, prevede che al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, in provincia di Messina, con decreto DPCM si proceda alla nomina di un Commissario Straordinario dotato dei poteri e delle funzioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge “Sblocca cantieri”, ossia del potere di deroga mediante ordinanza alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e delle disposizioni in materia di subappalto.
Articolo 7 (Misure urgenti per accelerare l’attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto Stoppani)
La previsione in esame si riferisce al Sito di Interesse Nazionale Stoppani che, a tenore della relazione illustrativa, si estende per circa 262.000 mq a terra (sia aree pubbliche che private) e circa 1,7 milioni di mq a mare (sono interessati i litorali sia del comune di Cogoleto che del comune di Arenzano), e che è interessato da attività di bonifica e messa in sicurezza dopo diverse attività inquinanti.
In particolare, si prevede la nomina con DPCM, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, di un commissario straordinario con il compito di completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale del Sito. (comma 1)
Il commissario straordinario subentra al Prefetto di Genova, già dotato del potere di deroga a diverse disposizioni del previgente codice appalti nonché alle norme regionali, la cui derogabilità viene mantenuta anche per il Commissario in questione. Si prevede, comunque, espressamente, il potere del Commissario di operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e del 21 del 2012, nonché’ dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea (comma 3).
Inoltre, il Commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A., peraltro già individuata dal Prefetto di Genova quale stazione appaltante degli interventi che erano di sua competenza, come chiarito dalla citata relazione illustrativa (comma 5).
Si allega il testo del provvedimento normativo.
Decreto infrastrutture e investimenti strategici – testo coordinato
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