INPS – CONGEDO PARENTALE – MODIFICA DELLA DISCIPLINA – RICHIESTA DI FRUIZIONE AD ORE E INNALZAMENTO DELL’IMPORTO DELL’INDENNITA’ – POSSIBILITA’ – CONSEGUENTI MODIFICHE DELLA PROCEDURA DI RICHIESTA – MESSAGGIO 23 LUGLIO 2024, N. 2704
La Legge di Bilancio 2023 e la successiva, riferita al 2024, hanno, rispettivamente, disposto:
- l’elevazione dal 30% all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo parentale per un mese da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età); e
- l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età), elevata all’80% per il solo anno 2024.
Con il messaggio qui in commento, l’INPS ha dato notizia dell’avvenuta implementazione della procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, che permette di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata.
Il messaggio precisa che non è necessario presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste, in quanto è sufficiente spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.
Per tutte le altre modalità di compilazione dell’istanza, di competenza del lavoratore o della lavoratrice interessati, rimandiamo alle specifiche indicazioni riportate, dettagliatamente, nel messaggio in esame.
Allegato: Congedo parentale
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