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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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26.07.2024 - tributi

RISPOSTA 156/2024: PLUSVALENZA DA CESSIONE DI IMMOBILI POST SUPERBONUS – NEL CASO DI VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ RILEVA IL PAGAMENTO DELL’ULTIMA RATA

Non si realizza plusvalenza imponibile ex art. 67 comma 1 lett. b-bis) del TUIR se l’immobile, oggetto di interventi superbonus, viene ceduto con contratto di vendita con riserva di proprietà, che prevede il pagamento dell’ultima rata oltre i 10 anni dall’ultimazione dei lavori.

Si tratta, in sintesi, del principio affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello

  1. 156 del 16 luglio.

La fattispecie sottoposta all’Amministrazione riguarda la conclusione di una vendita con riserva di proprietà di una unità immobiliare ristrutturata usufruendo dell’agevolazione Superbonus con ultimazione dei lavori a dicembre 2023.

In forza del contratto concluso, l’acquisto avviene ad un prezzo suddiviso in 120 rate mensili con decorrenza dal 2024 al 2034.

Ora, come noto, la legge di bilancio 2024 ha introdotto una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare imponibile che si configura nell’ipotesi di cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus (di cui all’articolo 119 del Dl n. 34/2020) che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni.

Il caso di specie riguarda la sussistenza o meno del requisito temporale per l’imponibilità della plusvalenza: ai fini del computo del decennio deve farsi riferimento alla data di stipula del contratto di acquisto a rate o alla data di pagamento dell’ultima rata?

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate correttamente osserva che nelle ipotesi di vendita a rate con riserva di proprietà l’effetto traslativo della proprietà è posticipato al momento del pagamento dell’ultima rata.

Pertanto, considerato che la lett. b-bis) dell’art. 67 del TUIR, ai fini del decennio, indica di considerare l’intervallo tra fine dei lavori e cessione dell’immobile, il momento rilevante è quello in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà dell’immobile e, quindi, quello del pagamento dell’ultima rata.

Non rileva, invece, la data di stipula dell’atto di compravendita.


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