CRONOTACHIGRAFO DIGITALE – MODIFICA DEI TEMPI DI SCARICO DEI DATI
CRONOTACHIGRAFO DIGITALE – MODIFICA DEI TEMPI DI SCARICO DEI DATI
Per consentire un maggior controllo delle disposizioni sui tempi di guida e risposo dei conducenti, ai sensi del Regolamento CE n. 561/2006, è necessario effettuare periodicamente il trasferimento dei dati registrati sia sull’unità tachigrafica di bordo sia sulle carte del conducente.
Le imprese che utilizzano veicoli dotati di tachigrafo digitale devono perciò, da un lato, garantire che tutti i dati siano trasferiti secondo tempi ben determinati e dall’altro provvedere a conservare tutte le registrazioni relative ai suddetti dati per almeno 12 mesi (articolo 10 paragrafo 5 Reg. CE n. 561/2006)
Con il regolamento CE n. 581 del 1° luglio 2010 (G.U.U.E. n. L 168 del 2/7/2010) sono stati stabiliti, con decorrenza dal 30 settembre 2010, nuovi tempi massimi per lo scarico dei dati sostituendo così quelli previsti (per l’Italia) dal DM 31 marzo 2006 recante Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale.
In base al nuovo Regolamento i tempi massimi entro cui devono essere trasferiti su idoneo supporto esterno tutti i dati registrati dal tachigrafo digitale oltre ai dati dettagliati relativi alla velocità sono:
a) 90 giorni per i dati trasferiti dall’unità elettronica di bordo;
b) 28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente.
In ogni caso i dati dovranno essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi.
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