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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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15.07.2024 - lavori pubblici

PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORI E EVENTUALE RINUNCIA – PARERE  MIT

Ance Brescia comunica che in tema di contratti pubblici e subappalto il MIT ha fornito chiarimenti circa la configurabilità della responsabilità del RUP in caso di rinuncia del subappaltatore al pagamento diretto da parte della stazione appaltante e mancato pagamento dalla ditta appaltatrice.

Con il parere del 21 giugno 2024, n. 2705 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), è stato chiesto se il RUP poteva rischiare di avere delle responsabilità legali e patrimoniali nei confronti della ditta subappaltatrice che chiedeva il pagamento alla stazione appaltante (s.a.) nel caso in cui:
– i subappaltatori avevano chiesto di essere pagati direttamente dagli appaltatori;
– il RUP aveva pagato un SAL alla ditta appaltatrice;
– la ditta subappaltatrice aveva dichiarato di non aver percepito il pagamento dalla ditta appaltatrice della quota parte del lavoro svolto in subappalto.

Con risposta al quesito, il MIT ha indicato che l’art. 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023 prevede l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore in alcuni casi specifici (ossia quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore, su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente). Tale previsione fa sorgere un obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti, ed un diritto potestativo in capo alle microimprese e piccole imprese, con la conseguenza che, mentre alle prime è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le seconde possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse (Com. ANAC 25/11/2020).

Pertanto, nel caso in cui la ditta subappaltatrice che rivesta la qualifica di micro e piccola impresa abbia esercitato la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, in caso di mancato pagamento dalla ditta appaltatrice della quota parte del lavoro svolto in subappalto e di richiesta di pagamento alla s.a., la responsabilità del RUP sarà esclusa qualora la facoltà di rinunciare al pagamento diretto sia stata manifestata per iscritto e sia stata subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante.

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

ALLEGATO: Quesito MIT 21 06 2024 n 2705

 

 


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