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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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15.07.2024 - lavori pubblici

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – RIMANDATE AL 2025 ALCUNE NOVITÀ RELATIVE ALLE PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO E ALLE VERIFICHE DELLE GARANZIE IN GARA

Con due distinti provvedimenti datati 28 giugno 2024, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, ha fornito istruzioni in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2024:

  1. Incidenza sulla disciplina della digitalizzazione

I citati Comunicati confermano alcune deroghe all’obbligo di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) certificate, previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, per tutte le procedure di affidamento (sopra e sottosoglia) e di esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 36/2023 (il cd. Codice appalti).

Come noto, le PAD consentono il funzionamento e la realizzazione dell’Ecosistema Nazionale di approvvigionamento digitale (art. 21) accedendo – esclusivamente in interoperabilità – ai servizi forniti dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) di cui all’art. 22 del Codice. Questi servizi, forniti dall’ANAC, comprendono:

  • accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP, art. 23);
  • accesso al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE, art. 24);
  • pubblicità legale degli atti (art. 27).

Tuttavia, in base a quanto stabilito con la citata Delibera 582/2023, le Stazioni Appaltanti possono accedere direttamente – e in alcuni casi solo in via transitoria – a un numero limitato di funzionalità della Piattaforma PCP. Detto accesso avviene, anche via interfaccia web, per l’acquisizione del CIG, per l’invio dei dati di monitoraggio dell’appalto e per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza.

Come specificato nel primo Comunicato, la descrizione delle nuove funzionalità e delle nuove schede della Piattaforma PCP è disponibile sul sito dell’Autorità nella sezione Digitalizzazione, dove sono presenti un “Manuale d’uso” e una “Guida on-line” per l’accesso ai servizi.

L’Autorità si riserva di fornire ulteriori indicazioni in caso di evoluzioni tecniche che consentano di superare le istruzioni offerte in via transitoria o in caso di modifiche normative.

 

  1. Proroga utilizzo della PCP per alcune tipologie di appalto

Con il primo Comunicato viene prorogata fino al 31 dicembre 2024 (ferme restando le ulteriori indicazioni contenute nella delibera n. 582/2023) la possibilità di utilizzare l’interfaccia web della Piattaforma PCP per:

  • affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro: in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, l’interfaccia può continuare ad essere utilizzata per assolvere le funzioni ad essa demandate, compresi gli obblighi di trasparenza. Non è consentito l’inserimento ex post dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti;
  • adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023: tale possibilità viene estesa fino al 31/12/2024 anche agli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1/1/2024;
  • ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del Codice, d.lgs. 36/2023: le ripetizioni devono comunque essere previste dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023;
  • ulteriori fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2022, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022.

Infine, per gli affidamenti in house, l’Autorità ha reso disponibile nell’interfaccia web della Piattaforma PCP la scheda A3_6, utilizzabile in via transitoria fino al 31/12/2024, nelle more dello sviluppo delle apposite schede da parte delle PAD.

 

  1. Utilizzo permanente della PCP per alcune tipologie di appalto

Con il primo Comunicato, il Presidente dell’ANAC ha confermato in via definitiva la possibilità per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l’interfaccia web della Piattaforma PCP per l’acquisizione del CIG per tutte le fattispecie previste dall’uso della scheda P5, che comprende gli appalti e i contratti soggetti all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e non soggetti a quello di utilizzo delle PAD (v. contratti esclusi).

 

  1. Proroga delle indicazioni precedenti sulle garanzie

A causa delle difficoltà nelle verifiche telematiche delle garanzie fideiussorie di cui art. 106, comma 3, del Codice, con il secondo Comunicato, il Presidente dell’ANAC ha disposto la proroga delle indicazioni fornite con la Delibera n. 606/2023 e con il Comunicato del 31/01/2024 per tutto il 2024.

Fino a tale data, viene infatti confermata la possibilità di adottare modalità di verifica telematica delle garanzie fideiussorie alternative alle piattaforme con tecnologie basate su registri distribuiti, per evitare soluzioni di continuità nel settore. Ciò conferma la disponibilità dell’Autorità a trovare alternative in attesa della piena interoperabilità delle piattaforme per la gestione delle garanzie fideiussorie con il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico.

Le indicazioni di questo secondo Comunicato saranno integrate nel Bando tipo n. 1/2023 in occasione del prossimo aggiornamento.

 

  1. Verifica del garante e della veridicità e autenticità della polizza

Ai sensi della prorogata Delibera n. 606/2023, gli operatori economici e le stazioni appaltanti devono continuare a verificare che il garante sia autorizzato a rilasciare garanzie accedendo ai seguenti siti:

− Banca d’Italia – Vigilanza sugli Intermediari

− Banca d’Italia – Avvisi Pubblici su Garanzie Finanziarie

− IVASS – Imprese

 

Per la verifica della polizza, gli operatori economici devono ottenere dal garante l’indirizzo internet per la verifica telematica in tempo reale della garanzia, che permetta l’accesso solo alla stazione appaltante della specifica gara. Questo meccanismo richiede identificazione tramite SPID e l’inserimento di informazioni specifiche nella sezione dedicata alle verifiche sulle polizze fideiussorie nel sito web del garante (es. CIG, importo garanzia, nominativo concorrente). Rimane comunque possibile accesso al sito internet del garante utilizzando soluzioni alternative allo SPID, purché queste garantiscano l’accesso riservato solo ai soggetti autorizzati (v. Comunicato del 31.1.2024 cit.)

In mancanza di un sito internet dedicato o conforme alle norme vigenti, incluse quelle sulla privacy, l’operatore economico – sempre fino al 31 dicembre pv. – fornisce un indirizzo PEC per l’invio della polizza in formato PDF per verifica. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia, senza un sito internet (v. Delibera n. 606/2023).

L’indirizzo Internet o la PEC per le verifiche deve essere indicato nella documentazione contrattuale o nella domanda di partecipazione. La mancanza di queste informazioni è sanabile tramite la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia emessa prima della scadenza delle offerte (v. Delibera n. 606/2023).

Le Autorità di vigilanza possono fornire alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti un elenco degli indirizzi Internet o PEC delle imprese di assicurazioni e degli intermediari finanziari autorizzati. In caso di verifica via PEC, il garante deve rispondere alle richieste della stazione appaltante entro cinque giorni lavorativi. Ritardi o mancate risposte delle imprese di assicurazione devono essere segnalati all’IVASS.

 

  1. Riduzione della garanzia fideiussoria

Con il secondo Comunicato, il viene infine stabilito che la riduzione del 10% della garanzia fideiussoria, prevista dall’articolo 106, comma 8, del Codice per le fideiussioni gestite mediante piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, è applicabile esclusivamente nei casi in cui tutte le fasi del ciclo di vita della polizza (emissione, verifica, gestione e svincolo della garanzia) siano garantite dalla piattaforma stessa.

Infatti, secondo l’ANAC, dalla Relazione illustrativa al Codice emerge chiaramente che solo la gestione integrale del ciclo di vita della polizza mediante l’uso di piattaforme è in grado di offrire quel livello di sicurezza aggiuntivo che giustifica la riduzione della garanzia.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Allegati

Delibera_n_582_del_13_dicembre_2023_Adozione_comunicato_relativo_avvio_processo_digitalizzazione

Comunicato_del_Presidente_del_28_giugno_2024_-_digitalizzazione

Delibera_n_606_del_19_dicembre_2023

Comunicato_del_Presidente_del_28_giugno_2024_-_garanzie_fideiussorie


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