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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
08.07.2024 - lavoro

CONTRATTO A TERMINE – DIRITTO DI PRECEDENZA – MANCANZA DELLA CLAUSOLA NEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO – CONSEGUENZE – CONVERSIONE DEL RAPPORTO IN TEMPO INDETERMINATO – ESCLUSIONE – CASSAZIONE, 9 APRILE 2024, N. 9444

Un lavoratore ha chiesto al Giudice del Lavoro di disporre la conversione in tempo indeterminato dei contratti a termine stipulati con un datore che, nella lettera di assunzione, non aveva previsto l’indicazione del diritto di precedenza spettante all’interessato in caso di eventuali assunzioni, da parte del medesimo datore, dopo la scadenza dei citati contratti a termine.

Il dipendente, evidenziando come tale mancanza avesse pregiudicato il suo esercizio del diritto di precedenza, ha sostenuto l’irregolarità dei contratti stipulati, con conseguente diritto alla stabilizzazione del rapporto e al risarcimento del danno.

Sfociata la controversia in Cassazione, la Corte ha accolto solo parzialmente il ricorso del lavoratore, rilevando come l’art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015 stabilisca che il diritto di precedenza debba essere espressamente richiamato nel contratto individuale.

In sostanza, nella lettura fornita dalla Corte, la norma impone al datore l’obbligo di indicare nel contratto individuale, per informarne il lavoratore, il suo diritto ad essere riassunto, una volta cessato il rapporto a termine, con precedenza rispetto ad altri lavoratori qualora il datore intendesse o dovesse procedere a nuove assunzioni, a tempo indeterminato, nei successivi dodici mesi.

Ad avviso della Corte, però, l’eventuale mancanza di tale contenuto formale non può comportare l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma realizza solo un inadempimento datoriale che potrebbe pregiudicare il corretto esercizio del diritto di precedenza da parte del lavoratore.

Pertanto, se il datore di lavoro procedesse a nuove assunzioni rivolgendosi ad altri lavoratori dopo la scadenza del contratto a termine del lavoratore, quest’ultimo può chiedere il risarcimento del danno per la violazione del suo diritto di precedenza e per il mancato esercizio di tale diritto, con quantificazione da effettuarsi caso per caso.

La sentenza, per quanto sposi l’orientamento più favorevole per le imprese, ritenendo che la mancanza formale non travolge la natura del contratto e, quindi, non comporta la trasformazione dello stesso a tempo indeterminato, è l’occasione per segnalare alle Imprese l’attenzione alla corretta impostazione della propria lettera di assunzione.

Ciò per impedire sul nascere l’insorgenza di controversie che possano dare adito a risarcimento dei danni e, quindi, a costi per il datore, a fronte di questioni formali facilmente gestibili e prevenibili.

Il Servizio sindacale di ANCE Brescia resta, comunque, a disposizione pero ogni supporto nella più opportuna stesura del contratto individuale di lavoro.

 


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