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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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01.07.2024 - tributi

ISA PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2023 – ISTRUZIONI OPERATIVE DEL FISCO

Pubblicata ieri la circolare n. 15/E del 25 giugno 2024 con cui l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) rilevante per il periodo di imposta 2023 e, quindi, ai fini della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2024.

Nel documento di prassi vengono illustrate le principali novità normative intervenute in materia, riguardanti sia la metodologia di elaborazione e di aggiornamento degli ISA sia le nuove premialità riconosciute ai contribuenti più affidabili.

Centrale, in particolare, il riferimento alle misure contenute nel c.d. “Decreto Adempimenti” (D.lgs. n. 1/2024 – “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”), tra cui:

  • la semplificazione e riduzione degli adempimenti compilativi relativi alla presentazione dei dati necessari all’applicazione degli ISA (art. 6);
  • il rafforzamento del regime premiale collegato al conseguimento di un elevato punteggio di affidabilità fiscale (art. 14).

In relazione a tale ultimo aspetto, infatti, è stato previsto l’incremento:

  • da 50.000 a 70.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito Iva. Gli stessi soggetti sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • da 20.000 a 50.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti delle imposte dirette e Irap.

Per l’accesso a tale “rafforzato” beneficio di esonero dal visto di conformità per l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione o a rimborso, il punteggio “puntuale” di premialità per il periodo d’imposta 2023, rispetto al 2022, viene aumentato da 8 a 9.

Si delinea, così, un binario doppio sul fronte dell’accesso all’esonero dall’apposizione del visto di conformità: anche i contribuenti con punteggio pari almeno a 8 beneficiano dell’esonero ma ad essi rimangono applicabili le più basse soglie, rispettivamente, di 50.000 e 20.000 euro.

Al riguardo un apposito paragrafo della circolare illustra chiaramente in forma tabellare le diverse condizioni in presenza delle quali vengono riconosciuti i benefici premiali previsti per il periodo d’imposta 2023 a seguito della applicazione degli Isa.

Si ricorda, infine, che dal periodo di imposta 2023 (dichiarazione dei redditi 2024) è applicabile al settore delle costruzioni il nuovo ISA DG69U, approvato dal MEF con decreto del 18 marzo 2024.

Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA dovrà essere utilizzato il nuovo Modello ISA DG69U, approvato lo scorso febbraio con il Provvedimento n.68629/2024 dell’Agenzia delle Entrate, corredato dalle relative Istruzioni.

 


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