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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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17.06.2024 - lavori pubblici

APPALTI SOTTO SOGLIA – PROCEDURA NEGOZIATA INVECE DI AFFIDAMENTO DIRETTO – PARERE DEL MIT

Ance Brescia informa che con il parere del 03/06/2024, n. 2577 il supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha chiarito che, nell’ambito dei contratti sottosoglia, è possibile ricorrere alla procedura negoziata anche per le fasce di importo per le quali è previsto l’affidamento diretto.

In particolare, la stazione appaltante ha chiesto se:
nella fascia d’importo prevista per gli affidamenti diretti di cui alle lett. a) e b) dell’art. 50, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, è possibile aggravare la procedura effettuando invece una procedura negoziata prevista dalle lett. c), d) ed e) del medesimo articolo;
qualora fosse possibile, i termini delle procedure d’appalto, devono ritenersi quelli previsti dall’art. 1, lett. d) ed art. 2, lett. d) dell’allegato I.3 al D. Lgs. 36/2023.

Con risposta al primo quesito, il MIT ha indicato che:
– le indicazioni fornite dal MIT con Circolare del 20/11/2023, sulla possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sotto soglia le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall’art. 50 del D. Lgs.36/2023, sono da ritenersi espressione del principio del favor del legislatore euro unitario verso le procedure pro concorrenziali, tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate;
– ciò posto, la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l’affidamento diretto deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del D. Lgs.36/2023 che impone, tra l’altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività;
– inoltre, si deve tenere conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall’art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall’art. 12 del D. Lgs.36/2023.

In relazione al secondo quesito, in assenza di termini specifici per l’affidamento diretto, il MIT ha risposto in modo affermativo al secondo quesito.
Pertanto i termini massimi per la conclusione delle gare sarebbero di 4 o 3 mesi, a seconda se si utilizzi, rispettivamente, il criterio dell’OEPV basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita, oppure il criterio del minor prezzo.
Resta ferma la necessità di motivare adeguatamente la decisione di adottare una procedura negoziata in luogo dell’affidamento diretto, anche in considerazione dell’allungamento dei tempi di conclusione del procedimento derivanti da tale scelta.

Con riferimento alla citata Circolare del MIT del 20/11/2023, si veda quanto è già stato pubblicato sul sito di Ance Brescia a questo link https://www.ancebrescia.it/2023/circolare-mit-sulle-procedure-da-utilizzare-nel-sotto-soglia-ai-sensi-del-nuovo-codice-il-si-alle-procedure-aperte-sotto-soglia-ue/.

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

 

 


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