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22.04.2024 - lavori pubblici

ANAC – LA STAZIONE APPALTANTE È TENUTA AD ANNULLARE L’AGGIUDICAZIONE DI UN’IMPRESA RAGGIUNTA DA INTERDITTIVA ANTIMAFIA

Ance Brescia informa che nel recente parere di precontenzioso, n. 159 del 26 marzo 2024, l’ANAC ha effettuato alcune considerazioni in merito alla condotta che la stazione appaltante deve adottare qualora l’impresa aggiudicataria sia attinta da informazione interdittiva antimafia.

A tal proposito, l’Autorità ha operato un raccordo tra la disciplina del Codice antimafia e il Codice dei contratti pubblici, muovendo dall’esplicito richiamo (assente nel previgente codice del 2006) che quest’ultimo fa alla disciplina antimafia.

Invero, l’articolo 80 comma 2, d.lgs. 50/2016, applicabile al caso di specie ratione temporis, in tema di possesso dei requisiti generali sancisce che “Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo codice”.

Di tal che, l’Autorità ha rilevato che il riferimento inequivocabile alla documentazione antimafia avente effetto interdittivo non lascia margini di discrezionalità alla stazione appaltante per ipotizzare eventuali esclusioni basate su proprie valutazioni, chiarendo, inoltre, che le situazioni valorizzate nel Codice antimafia ai fini dell’adozione dell’informazione antimafia costituiscono cause di esclusione dalla gara e non solo, ai sensi dell’art. 91, comma 1 e 3, d.lgs. 159/2011, impedimenti alla stipula del contratto.

Alla luce della considerazione per cui “uno dei principi più rilevanti negli appalti è quello della continuità nel possesso dei requisiti, che devono essere posseduti a partire dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione e permanere per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica”, l’ANAC si è definitivamente pronunciata sull’obbligo, in capo alla stazione appaltante, di conformarsi al provvedimento interdittivo prefettizio e annullare l’aggiudicazione in autotutela.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente link:

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-159-del-26-marzo-2024

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.


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