16.04.2010 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – D. LGS. 81-08 – SORVEGLIANZA SANITARIA – VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE SANITARIA RILASCIATA DAL MEDICO COMPETENTE – MINISTERO DEL LAVORO – CIRCOLARE N. 22-2010

SICUREZZA SUL LAVORO – D. LGS. 81/08 – SORVEGLIANZA SANITARIA – VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE SANITARIA RILASCIATA DAL MEDICO COMPETENTE – MINISTERO DEL LAVORO – CIRCOLARE N. 22/2010

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare prot. 25/III/0001401 del 22 gennaio 2010 pubblicata in calce alla presente nota, con cui chiarisce le modalità per il rilascio delle certificazioni sanitarie che, pur richieste dalla legge, oggi non vengono più emesse da organi del servizio sanitario nazionale.
Negli ultimi anni, infatti, diverse regioni, in una logica di semplificazione delle procedure di autorizzazione, certificazione e idoneità sanitaria, hanno previsto che le ASL non rilascino più alcuni certificati sanitari.
La normativa nazionale, invece, ne continua ad imporre la presentazione, come, ad esempio, nel caso di idoneità fisica per l’assunzione di minori o di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
Per risolvere i conseguenti dubbi interpretativi la nota ministeriale, confermando la persistenza dell’obbligo di tutte le visite mediche previste dalla legge a fini di sicurezza, chiarisce che le suddette certificazioni di idoneità allo svolgimento di determinate attività, possono essere rilasciata dal medico competente (anche in caso di visite preassuntive) e non più esclusivamente dal medico del servizio sanitario nazionale (anche se operante in regime di convenzione).
Ministero del Lavoro

Roma, 22 gennaio 2010

Prot. 25/III/001401

Oggetto: rilascio di certificazioni sanitarie originariamente rilasciate da organi del servizio sanitario nazionale.

Negli ultimi anni varie normative regionali in materia di semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, cet1ificazioni e idoneità sanitarie hanno previsto che le ASL della rispettiva regione non rilasciano più alcuni certificati sanitari quali ad esempio quello di idoneità tisica per l’assunzione di minori o il certificato per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
Il mancato rilascio di tali certificazioni pone dei dubbi interpretativi sui comportamenti che le Direzioni Provinciali devono adottare laddove le normative nazionali prevedono tali certificazioni.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine a quanto indicato in oggetto unitamente a quanto richiamato nelle precedenti circolari sul medesimo argomento.
La problematica di cui alla premessa è stata più volte affrontata a partire dall’emanazione della legge della regione Lombardia n. 12 del 4 agosto 2003 (norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica) sulla quale si sono espressi sia la corte Costituzionale con sentenza n.162 del 26 maggio – l giugno che il consiglio di Stato con parere n. 3208/2005, reso dalla sezione II il 9 novembre 2005.
A seguito della suddetta legge regionale e con esplicito riferimento alle certificazioni previste dall’art. 8 della L.977/1967 e s.m.i. in materia di idoneità per l’assunzione di minori, questo Ministero, tenuto conto anche di quanto espresso dalla corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato, ha già fornito indicazioni con lettera circolare Prot. 15Nl/7144/l4.0J.01.02 dell’ 11 aprile 2006 evidenziando la persistenza dell’obbligo della visita medica di idoneità fisica dei minori in ambito nazionale e il rilascio della relativa certificazione.
Successivamente con la risposta all’interpello n. 1866 del 19.07.2006, è stato chiarito che .”… la visita medica del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardina/o nell’ambito della organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale quale è il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della azienda sanitaria locale – sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario. quale è ad es. il medico di medicina generale.”
L’attuale normativa in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nei casi in cui sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria ha previsto che il medico competente possa effettuare anche la visita medica preventiva in fase preassuntiva.
Tale previsione tiene conto che trattasi di medico di qualificata professionalità con specifiche conoscenze ed esperienze professionali e con specifici titoli e requisiti (articolo 38 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Pertanto la certificazione rilasciata dalla suddetta figura professionale si ritiene valida ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in esame.
In conclusione in tutti i casi in cui le disposizioni normative, seppure antecedenti all’attuale normativa in materia di salute e sicurezza, prevedano una certificazione di idoneità allo svolgimento di determinate attività, come ad esempio nel caso del rilascio o rinnovo del certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, si devono ritenere valide le certificazioni rilasciate da un medico del servizio sanitario nazionale, ancorché operante in regime di convenzione, ovvero da un medico competente.


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