AGENZIA DELLE ENTRATE – IRPEF – RIFORMA DELLE IMPOSTE SULLE PERSONE FISICHE – PRIMO MODULO – ATTUAZIONE – CHIARIMENTI INTERPRETATIVI – CIRCOLARE 6 FEBBRAIO 2024, N. 2/E
Con il Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, il Governo ha definito la realizzazione, pur se limitata, al momento, al solo periodo di imposta 2024, della revisione del sistema di tassazione del reddito delle persone fisiche (IRPEF), attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall’imposta lorda.
Con circolare 6 febbraio 2024, n. 2/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un primo commento alla disciplina definita dal predetto Decreto.
Nello specifico, l’Agenzia ha evidenziato la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote da applicare per procedere alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente e con quelli assimilati.
In sostanza, il primo scaglione di reddito è stato innalzato fino a euro 28.000, assorbendo, quindi, il secondo scaglione, con estensione, pertanto, fino a tale livello reddituale dell’aliquota del 23%.
La circolare, inoltre, evidenzia la modifica delle detrazioni da lavoro dipendente o assimilato che si sostanzia, per il solo 2024, nell’innalzamento a euro 1.955 della detrazione ordinariamente pari a euro 1.880, prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a), primo periodo del TUIR.
Da ultimo, l’Agenzia ripercorre le tempistiche concesse a Regioni e Comuni per l’adeguamento delle aliquote delle addizionali di competenza di tali Enti: le relative delibere devono essere adottate entro il 15 aprile 2024. In mancanza, la normativa prevede l’applicazione delle aliquote a valere per il periodo di imposta 2023.
Allegato: IRPEF 2024
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