Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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22.01.2024 - lavoro

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – TERMINE DEL 31 GENNAIO 2024 PER LA DENUNCIA ANNUALE – ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE EDILI CON PARTICOLARE ATTENZIONE PER QUELLE CHE OCCUPANO PIU’ DI 50 DIPENDENTI

Ricordiamo che la scadenza per l’invio del prospetto informativo di cui all’art. 9, comma 6, della L. n. 68/1999, è fissata al 31 gennaio di ogni anno.

Tale adempimento riguarda i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti, da calcolarsi secondo quanto previsto espressamente dalla legge 68/1999, ed ha la finalità di rappresentare al Servizio provinciale territorialmente competente la situazione occupazionale aziendale, aggiornata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente l’invio, avuto riguardo agli obblighi di assunzione di personale disabile nonché appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili.

Il prospetto non deve essere inviato qualora, rispetto all’ultimo invio, non vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, come definita alla luce dell’art. 3 della menzionata legge n. 68/1999.

Collocamento dei disabili

Ricordiamo che, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della medesima legge, nella misura del:

  1. 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  2. 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  3. 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Ai fini del computo dei predetti 15 dipendenti, occorre escludere dal numero dei lavoratori in forza le seguenti tipologie di soggetti:

  • i disabili assunti in adempimento alla norma di legge in esame;
  • i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi;
  • i soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • i dirigenti;
  • gli apprendisti fino al termine del periodo formativo;
  • i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, salvo la missione riguardi lavoratori disabili ed abbia una durata non inferiore a mesi dodici;
  • i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
  • i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • i lavoratori a domicilio e i lavoratori che aderiscono al “programma di emersione”.

Inoltre, per quanto di specifico interesse delle imprese del settore delle costruzioni, l’attuale formulazione dell’art. 5, comma 2, della legge 68/1999, prevede che i datori di lavoro dell’edilizia, ai fini del computo della quota di riserva – e quindi dell’applicazione della normativa sull’obbligo di assunzione dei disabili – escludano dal computo del totale dei dipendenti in forza il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore.

Il Ministero ha chiarito che l’espressione “personale di cantiere” fa riferimento ai dipendenti, senza distinzione di mansione o inquadramento, che operino all’interno del luogo in cui si effettuano lavori tipicamente del settore edile.

Per “addetti al trasporto del settore”, invece, si devono intendere gli autisti adibiti al trasporto proprio del settore edile.

Ne consegue che i datori di lavoro appartenenti al settore da ultimo citato possono escludere dalla base di computo i dipendenti adibiti ad attività lavorativa da svolgersi all’interno del cantiere, dovendo, invece, includere nel medesimo computo i lavoratori che prestino la propria opera in luoghi diversi da esso.

Diritto al lavoro delle categorie protette e adempimenti a carico delle imprese che occupano più di 50 dipendenti

Con l’occasione, ricordiamo che le imprese che occupano più di 50 addetti devono altresì rispettare una quota di riserva a favore:

  • degli orfani e dei coniugi superstiti di deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio, di vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata ed equiparati (coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio, lavoro o resi permanentemente invalidi nel caso di vittime del dovere, terrorismo e criminalità organizzata);
  • dei profughi italiani rimpatriati ai sensi della L. 26.12.1981 n.763.

Tale quota di riserva è pari ad una unità per le imprese che occupano da 51 a 150 dipendenti e all’1% della forza lavoro per le imprese che occupano più di 150 lavoratori.

Le indicazioni ministeriali sul punto, diramate attraverso la rubrica FAQ del servizio ClickLavoro, hanno precisato che il calcolo della base di computo per il suddetto art. 18 segue un sistema diverso da quello sopra illustrato.

In altre parole, tale calcolo è disciplinato dal comma 2 del medesimo art. 18 e non consente, quindi, lo scomputo del personale di cantiere.

Pertanto, le imprese edili che occupano più di 50 addetti devono, ad avviso del Ministero, presentare il prospetto annuale, sempre che la loro situazione occupazionale abbia registrato cambiamenti, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, rispetto all’ultimo invio effettuato.

Solo per completezza, va ricordato come le imprese che non adempissero agli obblighi di presentazione del prospetto di cui trattasi siano soggette all’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 702,43 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Stante la delicatezza della materia, il Servizio sindacale di ANCE resta a disposizione delle imprese interessate per fornire ogni ulteriore chiarimento e l’opportuno supporto sul punto.

 


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