MODIFICHE AL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, si segnala che a partire dal 30/12/2023 le spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche potranno essere agevolate dal bonus 75% solo se riferite a interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Verranno, pertanto, esclusi dall’agevolazione al 75% gli interventi di rimozione delle barriere riguardanti infissi, porte, rifacimento servizi igienici, ecc.
Per le spese sostenute dal 1/1/2024, inoltre, non sarà più possibile l’esercizio dell’opzione dello «sconto in fattura» o della «cessione del credito», in luogo della detrazione fatte salve due eccezioni, per la quali sarà ancora possibile optare per lo sconto o la cessione, ovvero:
– per le spese sostenute dal 1/1/2024 dai condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
– per le spese sostenute dal 1/1/2024 dalle persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in Condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per i lavori già in essere alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, le limitazioni di cui sopra non si applicheranno agli interventi per i quali si verifichi una delle seguenti circostanze:
– risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo in Comune, ove necessario;
– per gli interventi per i quali non sia prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
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