INPS – CONGEDO STRAORDINARIO – RATEO DELLA TREDICESIMA E DELLA QUATTORDICESIMA – COMPUTO – MODALITA’ – PRECISAZIONI – MESSAGGIO 4 GENNAIO 2024, N. 30
Con il messaggio in commento, l’Istituto ha inteso fornire specifiche precisazioni in ordine ai criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario previsto dall’art. 42 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Al riguardo, va, in via preliminare, ricordato che il citato art. 42 prevede che, durante la fruizione del congedo di cui trattasi, il richiedente abbia diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico normalmente riconosciutogli. La norma, poi, aggiunge che il relativo periodo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Già nella circolare 15 marzo 2001, n. 64, INPS ha precisato come l’indennità spettante al lavoratore che fruisca del predetto congedo debba essere commisurata all’importo dell’ultima retribuzione percepita, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive, quali gratifiche, indennità, premi, ecc.
Poiché la norma, nel testo attualmente vigente, fa esplicito riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, l’Istituto conferma, con il messaggio qui in commento, l’interpretazione fornita sul punto nella citata circolare n. 64/2001.
In sostanza, viene ulteriormente confermato che, durante il periodo di congedo straordinario, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente alla retribuzione composta dalle voci fisse e continuative del trattamento (comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), esclusi i soli emolumenti variabili della retribuzione.
Allegato: Messaggio-numero-30-del-04-01-2024
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