Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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08.01.2024 - lavoro

INPS – ASSUNZIONI AGEVOLATE – ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DELL’ASSEGNO DI INCLUSIONE E DEL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO – INDICAZIONI APPLICATIVE – CIRCOLARE 29 DICEMBRE 2023, N. 111

Con la circolare in commento, l’INPS ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo in caso di assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari delle nuove misure di contrasto alla povertà alla fragilità e all’esclusione sociale, volute dall’attuale compagine governativa in sostituzione del Reddito di Cittadinanza.

Infatti, al fine di promuovere l’inserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari delle predette misure, rappresentate dal Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e l’Assegno di Inclusione (ADI), il Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 ha previsto un esonero contributivo a favore del datore di lavoro che assuma un lavoratore destinatarie di una delle suddette misure.

Datori di lavoro che possono fruire dell’agevolazione

La circolare precisa che tale esonero è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza secondo la quale gli stessi assumano, o no, la natura di imprenditori.

Peraltro, la circolare precisa che l’esonero di cui trattasi è riconosciuto solamente al datore che inserisca l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Rapporti di lavoro per i quali è possibile fruire dell’esonero

L’INPS ricorda che l’esonero contributivo in esame spetta per le assunzioni intercorse dal 1° gennaio 2024:

  • con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato;
  • con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale

di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro.

L’esonero è, inoltre, riconosciuto anche per le trasformazioni, intervenute dal 1° gennaio 2024, in contratti a tempo indeterminato dei contratti a termine stipulati con i medesimi soggetti di cui sopra.

La circolare precisa che l’assunzione deve ritenersi riferita ai lavoratori beneficiari del Servizio per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione, e non anche ai soggetti che, pur avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, non l’abbiano ancora percepito. Pertanto, ai fini del legittimo riconoscimento degli esoneri in trattazione, è necessario che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia percettore della specifica misura (SFL o ADI).

Peraltro, l’Istituto chiarisce che il rispetto del suddetto requisito non è, invece, richiesto né nelle ipotesi di proroga del rapporto né nelle ipotesi di eventuale conversione a tempo indeterminato dello stesso.

Resta da aggiungere che, stante la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, l’INPS ammette l’agevolazione contributiva di cui trattasi anche per le assunzioni a scopo di somministrazione.

Rapporti di lavoro esclusi dall’esonero

La circolare esclude dal novero dei rapporti di lavoro oggetto di possibile esonero le assunzioni di  personale con qualifica dirigenziale, tenuto conto delle peculiarità della specifica disciplina del rapporto di lavoro e delle eventuali causali di cessazione dello stesso.

Parimenti, in virtù della specialità della disciplina, l’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente, la cui caratteristica principale è quella di modulare la durata delle prestazioni lavorative alla variabilità delle esigenze datoriali, né nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale.

Misura dell’esonero

In caso di assunzione a tempo indeterminato

L’agevolazione in oggetto, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, compreso il contratto di apprendistato, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di dodici mesi.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

In caso di assunzioni a tempo determinato

In tali ipotesi, l’esonero è riconosciuto, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, nella misura del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 333,33 euro (€ 4.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 10,75 euro (€ 333,33/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 In caso di assunzione a tempo parziale

Nel caso in cui l’assunzione avvenga, sia con contratto a termine che con contratto a tempo indeterminato, con applicazione di un regime di orario part time, il massimale dell’esonero va riproporzionato in ragione del quantitativo di orario praticato

In caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato

In caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti durante lo svolgimento del rapporto a termine.

In altri termini, in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, l’esonero spetta nella misura del 100 per cento della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, per la durata massima di dodici mesi decorrenti dalla data della trasformazione, a cui si aggiungono i periodi di esonero precedentemente fruiti in relazione all’assunzione con contratto a termine, per quanto, in questo secondo caso, nella misura, ridotta, del 50 per centro della contribuzione datoriale dovuta.

Al riguardo, va nuovamente sottolineato come, nell’ipotesi dell’agevolazione correlata alla trasformazione del rapporto a termine, non è richiesto, quale requisito legittimante la fruizione della misura, che il lavoratore sia percettore del Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione alla data della trasformazione.

Contribuzioni su cui non si applica l’esonero

La circolare specifica che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

–  i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;

– il contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;

–  il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria.

La circolare chiarisce che il contributo aggiuntivo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile, è, invece, soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro.

Da ultimo, l’INPS precisa che, in caso di applicazione delle misure compensative relative alla destinazione del Trattamento di Fine Rapporto ai Fondi pensione e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

Sospensione dell’esonero

La circolare contempla un unico caso di sospensione del periodo di fruizione dell’incentivo, correlata all’assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi incluse le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, e consente, in tale unico caso, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Condizioni generali di spettanza dell’esonero

Ad avviso dell’Istituto, l’esonero è fruibile quando rispetta le condizioni di seguito riportate:

  1. l’assunzione noncostituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione. A titolo meramente esemplificativo, la circolare ritiene non possa essere ammesso all’incentivo il datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore già titolare di uno o più rapporti a tempo determinato di durata complessiva superiore a sei mesi, nel caso in cui quest’ultimo abbia manifestato la volontà e la disponibilità ad essere riassunto.

La circolare precisa, comunque, che, l’Istituto non ravvisa nella trasformazione del contratto a tempo determinato in indeterminato il perfezionamento del diritto di precedenza del lavoratore poiché, in questo caso, il rapporto originario non viene interrotto. In altri termini, nelle ipotesi di trasformazione, il beneficio in trattazione può trovare legittima applicazione anche nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa per più di sei mesi.

Allo stesso modo, non ha diritto all’esonero contributivo in oggetto il datore di lavoro che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, assuma, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.

Invece, l’INPS sottolinea come l’inesistenza di un obbligo all’assunzione non sia da applicarsi in caso di assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 68/1999, per cui, nei limiti delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che riguarda dette assunzioni l’incentivo in trattazione risulta legittimamente applicabile.

  1. l’assunzione nonviola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

Sul punto, comunque, la circolare conferma quanto stabilito nell’interpello del Ministero del Lavoro 12 febbraio 2016, n. 7, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (sei mesi dalla cessazione del rapporto, nel caso delle imprese edili), il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori;

  1. presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione nonsono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  2. l’assunzione nonriguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

Inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie al Centro per l’Impiego

L’INPS rammenta che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione, come previsto dall’art. 31, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015.

Ulteriori condizioni generali di spettanza dell’esonero

Con riferimento al rispetto delle norme generali previste per il riconoscimento di agevolazioni e di incentivi, la fruizione dell’esonero contributivo in oggetto è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume delle condizioni fissate dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, di seguito elencate:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Alle suddette condizioni va aggiunto quanto specificamente previsto dall’articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, secondo cui l’esonero non può essere riconosciuto ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge n. 68/1999, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario del Servizio per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

Stante la particolarità della situazione delle imprese edili rispetto all’applicazione delle misure per il diritto al lavoro dei disabili, le imprese interessate al godimento dell’esonero sono pregate di contattare il Servizio sindacale di ANCE Brescia per le opportune valutazioni preventive.

Condizioni specifiche

L’Istituto destina un intero paragrafo della circolare alla descrizione di casi in cui insorge l’obbligo di restituzione dell’esonero da parte del datore originariamente beneficiario dello stesso.

In effetti, nel caso di:

  • licenziamento effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione, che il datore di lavoro sia tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, salvo il caso della sussistenza di una giusta causa di interruzione del rapporto;
  • licenziamento, ancorché intimato per giusta causa o per giustificato motivo, venga dichiarato illegittimo;
  • recesso, da parte aziendale, da un rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo, se non dovuto al mancato raggiungimento degli obiettivi formativi;
  • recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova;
  • dimissioni presentate dal lavoratore, motivate dall’esistenza di una giusta causa, ossia dal comportamento datoriale che non consente la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto di lavoro,

Con riferimento all’ultimo caso riportato, non possiamo non sottolineare come il passaggio della circolare crei i presupposti per possibili contenziosi fra il datore e l’Istituto qualora il lavoratore qualifichi, anche solo strumentalmente e, quindi, senza alcun riscontro oggettivo, il motivo delle proprie dimissioni in una ipotetica giusta causa.

Inoltre, va segnalato come l’Istituto ritenga che, in caso di restituzione, il datore sia tenuto a versare all’INPS, oltre all’intero ammontare dell’incentivo fruito, anche le sanzioni civili per omissione contributiva (calcolate, quindi, in base al tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno).

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

La circolare ricorda che l’efficacia dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto della disciplina in materia di aiuti “de minimis”, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria.

Peraltro, l’INPS conferma che la concessione di tali aiuti non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea: di conseguenza, la normativa qui illustrata e l’esonero in essa contenuto sono già applicabili e fruibili.

In via incidentale, la circolare ricorda che, per effetto dei nuovi Regolamenti “de minimis”, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUCE) il 15 dicembre scorso, i massimali di aiuto concedibili all’impresa unica nel triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono stati innalzati, per il settore generale e, quindi, per le imprese edili, a euro 300.000.

Tale importo si pone, quindi, come limite all’applicazione dello sgravio in esame e va rispettato avuto riguardo al momento dell’assunzione del beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione in quanto a decorrere dall’assunzione sorge il diritto del datore di lavoro alla fruizione dell’esonero.

Di conseguenza, l’esonero contributivo di cui trattasi potrà essere fruito solo se l’intero importo – quantificato tenendo conto di tutto il periodo di tempo in cui lo stesso è utilizzabile -non supera il massimale concedibile previsto dai regolamenti comunitari relativi agli aiuti “de minimis” di settore nell’arco di tre anni (l’anno in corso e i due anni precedenti), includendo nella verifica tutti gli aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo concessi, compreso, quindi, l’importo dell’esonero in argomento.

Allegato: INPS Assunzione agevolata


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