22.03.2010 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – CARATTERISTICHE IGIENICHE MINIME COSTRUTTIVE E GESTIONALI DEI BAGNI MOBILI – REVOCA DELLE LINEE GUIDA – MINISTERO DEL LAVORO – CIRCOLARE 4 DICEMBRE 2009

SICUREZZA SUL LAVORO – CARATTERISTICHE IGIENICHE MINIME COSTRUTTIVE E GESTIONALI DEI BAGNI MOBILI – revoca delle linee guida – ministero del lavoro – circolare 4/12/2009

Il Ministero del Lavoro, ha revocato, con la circolare 4 dicembre 2009 pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2010, la precedente circolare del Ministro della salute del 31 ottobre 2007 recante “Linee guida relative alle caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici“ (cfr. da ultimo Not. N. 3/2008).Si rammenta che la circolare del 31 ottobre 2007 emanata dal Dicastero, applicabile anche all’utilizzo nei cantieri temporanei, riportava le caratteristiche tecniche, costruttive e gestionali obbligatoriamente presenti nei bagni mobili e chimici. Di seguito si pubblica la circolare in parola in attesa di nuove istruzioni del Dicastero.

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali
Roma, 4 dicembre 2009
Circolare 4 dicembre 2009
Oggetto: Revoca della circolare del Ministro della salute del 31 ottobre 2007 recante «Linee guida relative alle caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici».
Premesso che: la circolare del 31/10/2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 269, del 19/11/2007 contenente «Linee guida relative alle caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici» al par. 3, prevede che nella struttura del bagno devono essere presenti delle griglie di aerazione poste nel terzo inferiore della porta che assicurino un continuo ricambio d’aria; al par. 9 stabilisce che il vaso deve essere dotato di un meccanismo che prevede l’innalzamento della seggetta affinche’ questa, dopo ogni utilizzo, si disponga in posizione verticale e che e’ necessaria la presenza di un distributore di copriseggetta in carta con congrua dotazione della stessa; al par. 11 prevede che la vasca reflui deve essere preferibilmente dotata di un sistema di schermatura in grado di impedire eventuali schizzi di materiale fecale o di urine che possano contaminare l’utilizzatore e la seggetta, che la schermatura dovra’, essere provvista di un sistema di pulizia e di decontaminazione e che per la pulizia della schermatura devono essere utilizzati liquidi contenenti tensioattivi, disinfettanti o applicato altro idoneo sistema; al par. 12, prevede che è fatto divieto assoluto di riutilizzare reflui, anche se trattati, per la pulizia della schermatura; il TAR del Lazio con ordinanza del 9/7/2008 ha accolto l’istanza cautelare proposta con il ricorso della Soc Commerciale Sicula e altri per l’annullamento della circolare del 31/10/ 2007, contenente «Linee guida relative alle caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici», motivando l’accoglimento della domanda cautelare delle ditte ricorrenti, sulla base della violazione degli artt. 107 e 108 del decreto legislativo 6/9/ 2005, n. 206 ed in particolare le disposizioni riguardanti la fase procedimentale di cui al comma 2 del predetto art. 108; con la nota n. 0805836 del 1/8/2008 la Presidenza dei Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie – Struttura di missione per le procedure di infrazione ha chiesto informazioni sulle citate linee guida ed in particolare sui par. 9, 11, 12, per la successiva informativa alla Commissione europea e che con nota n. 30179 del 7/8/2008 questo Ministero ha fornito tutti i chiarimenti richiesti; con ordinanza n. 5615 del 21/10/2008, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha respinto l’appello proposto dalla «Sebach srl» per l’annullamento dell’ordinanza TAR del Lazio n. 3445/08 concernente la circolare del 31/10/2007, recante «Linee guida relative alle caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici», avendo riscontrato il carattere restrittivo della concorrenza proprio di alcune clausole (punti 9, 11 e 12) del provvedimento impugnato in primo grado; con le note n. 7560 del 7/11/2008 e n. 802 del 26/1/2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie – Struttura di missione per le procedure di infrazione, ha chiesto a questo Ministero ulteriori informazioni, anche in relazione alla corretta applicazione del diritto comunitario; con nota n. 5771 del 6/2/2009 questo Ministero ho comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie – Struttura di missione per le procedure di infrazione, l’intenzione di valutare la possibilita’ di effettuare una revisione delle linee guida in contestazione, al fine di pervenire ad una posizione aggiornata in termini tecnico-scientifici, anche alla luce delle osservazioni della Commissione europea; con decisione dell’ 8/10/2009, concernente la procedura di infrazione 2008/4033 ai sensi dell’art. 226 del Trattato CE – Commercializzazione dei bagni chimici», la Commissione europea, ha ritenuto che le disposizioni i cui ai paragrafi 9, 11 e 12 delle sopra citate linee guida costituiscono una regola tecnica contenente specificazioni tecniche suscettibili di essere notificate alla Commissione in fase di progetto, nel quadro della direttiva 98/34/CE, ed ha altresi’ ritenuto, che i requisiti previsti nelle linee guida determinano ostacoli ingiustificati agli scambi di merci e che pertanto l’Italia non ha ottemperato agli obblighi previsti all’art. 8, par. 1 della direttiva 98/43/CE e dell’art. 28 del trattato CE; si ritiene necessario procedere alla revoca della circolare in contestazione, anche alla luce di quanto asserito dalla Commissione europea con la decisione dell’8/10/2009, con la quale, tra l’altro, si esorta questo Ministero ad abrogare la circolare 31/10/2007 e valutata, altresi’, l’opportunita’ di emettere un nuovo provvedimento che stabilisca i requisiti igienico sanitari minimi dei bagni mobili chimici. Premesso quanto sopra si dispone la revoca della circolare del 31 ottobre 2007, pubblicata nella G. U. – serie generale – n. 269, del 19 /11/ 2007, contenente «Linee guida relative alle caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici».


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