SOSTENIBILITÀ – DALL’UE I CRITERI PER CLASSIFICARE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE SOSTENIBILI
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE, n. 2023/2486, che approva i criteri di vaglio tecnico per identificare le attività economiche ritenute sostenibili e integra il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (cd. Regolamento Tassonomia).
In proposito, si ricorda che l’obiettivo della normativa europea sulla Tassonomia è quello di definire un “quadro generale per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento”. I principali destinatari della normativa sulla tassonomia sono essenzialmente gli Stati membri, gli istituti finanziari e quelli di credito.
Nello specifico, secondo l’UE un’attività economica è sostenibile quando soddisfa i quattro criteri di cui all’art. 3 del reg. 2020/852, ossia:
– contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali;
– non arrechi un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali;
– sia svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste;
– sia conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione.
Gli obiettivi ambientali, a cui le attività economiche devono contribuire in modo sostanziale, sono i seguenti:
– Mitigazione del cambiamento climatico
– Adattamento ai cambiamenti climatici
– L’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine
– La transizione verso un’economia circolare
– Prevenzione e controllo dell’inquinamento
– La tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
In particolare, il nuovo Regolamento fissa i criteri di vaglio tecnico relativi agli ultimi quattro obiettivi ambientali, che si vanno ad aggiungere a quelli stabiliti nel Regolamento delegato (UE) 2021/2139 connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e al non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, il cd. principio DNSH.
Nel merito dei contenuti del nuovo Regolamento si evidenzia come il settore delle costruzioni e demolizioni, venga preso in particolare considerazione per il suo ruolo nella transizione verso l’economia circolare. Nel nuovo Regolamento, infatti, viene sottolineata l’importanza dei rifiuti derivanti da tali attività nel processo di transizione verso la circolarità, dato che rappresentano circa il 37 % del totale dei rifiuti prodotti nell’Unione. A tal fine viene anche ribadito che è essenziale “garantire che i materiali utilizzati nel processo di costruzione e manutenzione degli edifici e di altre opere di ingegneria civile provengano principalmente da materie (prime secondarie) riutilizzate o riciclate”. Occorre – secondo la Commissione – considerare la circolarità dell’opera costruita e dei materiali sin dalla fase di progettazione e in tutte quelle successive, fino allo smantellamento.
Nello specifico e per quanto di diretto interesse si segnala, in particolare, l’allegato 2 dedicato alla transizione verso un’economia circolare, dove viene dedicato un capitolo specifico all’attività edilizia e il successivo allegato III relativo alle attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, dove invece si affronta, tra gli altri, il tema della bonifica dei siti contaminati.
Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre e si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2024.
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