11.02.2010 - urbanistica

APPROVAZIONE DELLA NUOVA LEGGE REGIONALE RECANTE “NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE“

APPROVAZIONE DELLA NUOVA LEGGE REGIONALE RECANTE “NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE”   

Il Consiglio Regionale ha approvato il 26 gennaio scorso il PDL 417 “Norme in materia Valutazione di Impatto Ambientale” che recepisce quanto dettato dal D.Lgs. 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale”, sostituendo integralmente l’attuale normativa (LR 20/99).
La nuova legge entra nel merito delle discrezionalità lasciate alle singole Regioni dal legislatore statale, fatti salvi i vari principi sui quali si regge il Decreto Legislativo, con particolare riferimento al recepimento delle Direttive comunitarie in materia.
A tal proposito tutta la parte procedurale, già ampiamente normata dal Decreto Legislativo, viene affrontata e risolta rimandando ad un Regolamento attuativo di competenza della Giunta Regionale che deve essere approvato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente Legge.
Per identificare le Autorità competenti è stato tenuto conto del principio secondo cui “chi autorizza il progetto svolge anche le relative procedure di valutazione ambientale”. Principio suffragato dalla normativa statale, al quale si affianca, per determinate categorie progettuali, un ulteriore trasferimento di competenze alle Province e Comuni in quanto Autorità più vicine al territorio ove si prevede di realizzare il progetto. Gli allegati A, B e C della Legge individuano, a riguardo, le Autorità competenti ad esperire le procedure di VIA (da svolgersi sul progetto definitivo) e di Verifica di assoggettabilità a VIA (da svolgersi sul progetto preliminare). Tale passaggio di competenze dovrà avvenire entro 60 o 180 giorni (a seconda della tipologia di progetto) dall’entrata in vigore del Regolamento sopraccitato.
Per il migliore coordinamento e la semplificazione degli iter approvativi/autorizzatori di progetti sottoposti a procedura di VIA, l’Autorità competente può attivare la Conferenza di Servizi.
Qualora la procedura di VIA dia esito positivo, la decisione finale di compatibilità ambientale dovrà includere, oltre alla tempistica per il rilascio di tali atti approvativi/autorizzatori, anche le azioni che il proponente deve svolgere circa:
– l’attuazione del monitoraggio;
– l’istituzione di un osservatorio permanente per particolari situazioni ambientali-territoriali;
– le modalità di pubblicazione dei risultati su sito web.
La Regione, attraverso l’istituzione di una Commissione istruttoria regionale per la VIA, si assicura il supporto tecnico-scientifico per le varie fasi dell’iter, gli altri Enti competenti potranno invece avvalersi del contributo di ARPA per la sola attività di monitoraggio.
Un aspetto importante per il settore riguarda la possibilità per l’Autorità procedente in materia di VAS, di individuare i progetti di cui all’allegato B che ritiene di valutare in modo coordinato per individuarne gli impatti cumulativi; in tal caso la procedura di assoggettabilità a VIA è effettuata in sede di VAS.
Uno specifico articolo della normativa (art.15) e’ dedicato, infine, alle ‘‘disposizione per i progetti EXPO Milano 2015”, secondo cui la decisione finale circa le opere essenziali per la realizzazione dell’evento (indicate nell’allegato 1 del DPCM 22 ottobre 2008) non di competenza dello Stato, dovrà essere comunicata con Deliberazione della Giunta regionale nell’ambito della Conferenza di servizi, costituendo altresì, ai fini della formalizzazione dell’intesa Stato-Regione, espressione del parere regionale circa la loro localizzazione.
Riguardo gli oneri istruttori, si fa invece presente che è prevista una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare sia per la Verifica di assoggettabilità che per la Consultazione preliminare (facoltativa), che,  qualora il progetto ricada in procedura di VIA, verrà scomputata dalla somma spettante all’Ente competente, pari all’1 per mille del valore complessivo delle opere.
Si informa, infine, che entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente Legge, la Giunta regionale dovrà approvare i Criteri concenti le modalità di monitoraggio degli effetti ambientali, la definizione delle sanzioni e le modalità di integrazione delle procedure di VIA e VAS.

Segue elenco sintetico delle Autorità competenti sui progetti di maggiore interesse per la categoria:

Procedura di VIA:

– Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari., autorizzate ai sensi degli artt. 38 e 39 della l.r. 14/1998 non contemplate nei piani provinciali delle cave. E’ competente la Regione.

– Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari .previsti dai rispettivi piani provinciali delle cave. E’ competente la Provincia
 
– Bacini idrici, per itticoltura, irrigazione e pesca sportiva e gli altri bacini assimilabili per morfologia e modalità di esecuzione, con commercializzazione del materiale estratto per un volume superiore a 500.000 m3. E’ competente la Regione.
 
Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA:
 
– Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari. E’ competente la Regione.

– Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari all’esterno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole di cui all’articolo 10 della l.r. 12/2005; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari all’interno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole di cui all’articolo 10 della l.r. 12/2005. E’ competente la Regione.
 
– Costruzione di grandi strutture di vendita e centri commerciali aventi le dimensioni di cui all’articolo 4, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, previsti negli ambiti territoriali montano e lacustre, così come individuati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia commerciale, nonchè nelle seguenti zone:
1. zone di importanza storica, culturale o archeologica riconosciute con l’apposizione di vincolo monumentale, paesaggistico o archeologico ai sensi del d.lgs. 42/2004;
2.  territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
E’ competente la Regione.

– Costruzione di grandi strutture di vendita e centri commerciali, di cui al d.lgs. 114/1998, con superfici di vendita superiori a 15.000 metri quadrati. E’ competente la Regione.
 
– Parcheggi di uso pubblico previsti nei progetti di grandi strutture di vendita e centri commerciali con superfici di vendita superiori a 15.000 metri quadrati. E’ competente la Regione.
 
– Parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 500 posti auto. E’ competente il  Comune
 
– Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all’interno dei centri abitati. E’ competente la Regione.

– Cave e torbiere ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge regionale 14/1998 non contemplate nei piani provinciali delle cave. E’ competente la Regione.

– Cave e torbiere previste dai rispettivi piani provinciali delle cave. E’ competente la Provincia.
 
La Legge Regionale sarà messa a disposizione sul sito internet del Collegio www.ancebrescia.it  appena verrà pubblicata sul BURL.


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