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17.11.2023 - tributi

CESSIONE DEI CREDITI – AGGIORNATA LA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER L’USO DELLA PIATTAFORMA

Aggiornata a novembre 2023 la Guida dell’Agenzia delle Entrate che illustra il funzionamento della piattaforma “cessione crediti” che consente ai titolari di crediti d’imposta cedibili di comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione del credito a terzi, ed effettuare le relative operazioni.

Tra i crediti cedibili attraverso la piattaforma rientrano anche quelli derivanti dalle detrazioni per lavori edilizi (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche) per i quali la piattaforma consente ai fornitori/cessionari di visualizzare e accettare le transazioni, di utilizzare i crediti in compensazione con F24, o in alternativa, di comunicare l’ulteriore cessione ad altri.

L’aggiornamento della guida nasce dall’adeguamento della piattaforma alle funzionalità che si sono rese necessarie a seguito delle novità introdotte dal provvedimento Direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 22 settembre 2023.

Con questo documento, infatti, è stato chiarito che è possibile annullare:

­ la richiesta di compensazione “lunga” in 10 anni dei crediti d’imposta derivanti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, non ancora utilizzati, le cui opzioni di sconto in fattura/cessione erano state comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.

­ l’opzione per la fruizione solo in compensazione dei crediti d’imposta, sempre derivanti da bonus edilizi (Superbonus e non), che riapre la facoltà di ulteriore cessione delle singole rate per cessionari e fornitori.

In particolare, per quanto riguarda la richiesta di annullamento di ripartizione del credito in 10 anni, nella guida viene precisato che la stessa va effettuata compilando e sottoscrivendo il modello “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, da inviare all’email:  annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

L’accoglimento della richiesta di annullamento determina:

  1. a) la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate. Pertanto viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;
  2. b) il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione.

Allo stesso modo, nel caso in cui l’utente opti per la funzione “Revoca utilizzo in F24” presente sulla piattaforma (scelta che va completata inserendo il proprio codice PIN e cliccando su “Conferma”) sarà ridotto il plafond compensabile dei crediti corrispondenti alle rate per cui è stata revocata l’opzione e le singole rate dei crediti “tracciabili” torneranno nella disponibilità del cessionario, per l’eventuale ulteriore cessione o per una nuova opzione di compensazione tramite modello F24.

Si ricorda, infine, che per le spese agevolate effettuate nel 2022, chi non ha inviato all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di cessione entro lo scorso 31 marzo, potrà rimediare con la remissione in bonis che consente di trasmettere la comunicazione entro il prossimo 30 novembre, pagando la sanzione di 250 euro.


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