PRIMA CASA – ACQUISTO DI PERTINENZA ISOLATA DAL FABBRICATO – CHIARIMENTI
PRIMA CASA – ACQUISTO DI PERTINENZA ISOLATA DAL FABBRICATO – CHIARIMENTI
(Commissione tributaria provinciale Reggio Emilia, sez. I, sentenza 18/1/10, n. 15)
Per il fabbricato accatastato C/2 e dichiarato, nell’atto di compravendita, come adibito a pertinenza dell’abitazione principale, l’acquirente fruisce dell’agevolazione prima casa prevista ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia che, nella sentenza del 18 gennaio 2010, ha esaminato i requisiti richiesti dalla legge per l’agevolazione c.d. prima casa e per la determinazione del rapporto pertinenziale.
Nello specifico, nel disattendere le ragioni dell’Ufficio, che contestava la sussistenza di quel vincolo pertinenziale che deve legare l’immobile all’abitazione principale, la Commissione ha ricordato che due sono i requisiti per la determinazione di tale vincolo:
la destinazione durevole al servizio o all’ornamento (elemento oggettivo);
la volontà del titolare del diritto reale sulla cosa principale (elemento soggettivo).
Non è invece necessario che i due immobili siano contigui: il concetto di pertinenza, prosegue la CTP di Reggio Emilia, va rapportato all’effettiva e concreta volontà e può essere inteso in senso assai lato; la circostanza che due immobili siano isolati e staccati è priva di rilievo al fine di escludere che uno di essi costituisca pertinenza dell’altra, non occorrendo per la sussistenza del rapporto pertinenziale che le due cose siano fisicamente connesse o adiacenti, essendo invece decisiva soltanto la destinazione dell’una al servizio dell’altra.
Poiché, ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 131/1986, le pertinenze (tra le quali rientrano le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato) sono soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate, è ovvia l’applicazione alle stesse pertinenze del medesimo regime fiscale previsto per la «prima casa».
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