REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI ANNO 2024
Revisione periodica annuale
Veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi più di otto posti a sedere, oltre al posto a sedere del conducente (veicoli delle categorie M2 e M3).
Veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci, aventi una massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate (veicoli delle categorie N2 e N3).
Rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o persone, nonché per l’alloggiamento di persone, aventi una massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate (veicoli delle categorie O3 e O4).
Nel 2024 devono essere sottoposti a revisione annuale i veicoli immatricolati nel 2023 (entro il mese di rilascio della carta di circolazione) e i veicoli già sottoposti a revisione nel 2023 (entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell’ultima revisione).
Si ricorda che il controllo obbligatorio dei gas di scarico è effettuato esclusivamente al momento della revisione periodica.
Revisione periodica quadriennale e biennale
Veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi non più di otto posti a sedere, oltre al posto a sedere del conducente (veicoli della categoria M1).
Veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci, aventi una massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate (veicoli della categoria N1).
Rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o persone, nonché per l’alloggiamento di persone, aventi una massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate (veicoli delle categorie O1 e O2).
Nel 2024 devono essere sottoposti a revisione periodica i veicoli immatricolati nel 2020 (entro il mese di rilascio della carta di circolazione) e i veicoli già sottoposti a revisione nel 2022 (entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell’ultima revisione). Si ricorda che il controllo obbligatorio dei gas di scarico è effettuato esclusivamente al momento della revisione periodica.
Revisione macchine agricole e operatrici
L’articolo 11 comma 5-ter del D.L. “Milleproroghe 2022” n. 228 del 30/12/2021 aveva fissato i nuovi termini per la revisione rispetto a quelli contenuti nel decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 maggio 2015. Tuttavia, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti non ha ancora emanato il decreto attuativo che dovrebbe contenere le modalità di esecuzione della predetta revisione (come previsto dall’art. 5 del D.M. 20 maggio 2015).
In attesa dell’emanazione del decreto attuativo l’originario termine di scadenza del 31 dicembre 2022 risultava prorogato:
- per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 – 31 dicembre 2022;
- per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 – 31 dicembre 2023;
- per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019 – 31 dicembre 2024;
- per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020 – quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.
Circolazione
In presenza di prenotazione effettuata entro i prescritti termini di revisione e fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, è consentita la circolazione dei veicoli anche oltre i termini di scadenza della revisione per essi prescritti. L’agevolazione riguarda solo le prenotazioni effettuate presso i centri di controllo pubblici e non è consentita in presenza di carta di circolazione revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, effettuate dopo la scadenza dei termini prescritti, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini dell’autorizzazione alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulta prenotata.
Officine autorizzate
I proprietari dei veicoli potranno rivolgersi, per la revisione, non solo agli uffici provinciali della Motorizzazione Civile, bensì anche alle Imprese di autoriparazione che abbiano ottenuto dagli stessi uffici la concessione quinquennale ad esercitare questo servizio.
Tali officine possono revisionare veicoli a motore capaci di contenere un massimo di 16 persone aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.
Con il Decreto 15 novembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, anche i c.d. “veicoli pesanti”, ossia i “veicoli a motore, e loro rimorchi e semirimorchi, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata, potranno essere sottoposti a revisione anche presso officine esterne autorizzate dalla Provincia competente.
Sanzioni (Nuovo Codice della Strada)
Omessa revisione (art. 80, c. 14): sanzione pecuniaria (173,00 €).
Ripetuta omessa revisione (art. 80, c. 14): sanzione pecuniaria (346,00 €).
Circolazione con veicolo sospeso dalla circolazione (art. 80, c. 14): sanzione pecuniaria (1.998,00 €) e fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione delle violazioni si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Omessa revisione di veicolo circolante in autostrada (art. 176, c. 18): sanzione pecuniaria (173,00 €) e fermo amministrativo del veicolo, restituito dopo la prenotazione della revisione.
In caso di circolazione con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione, l’organo accertatore provvede inoltre ad annotare sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione.
Tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli
Per le operazioni di revisione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile andrà corrisposto, in via anticipata, l’importo di 45,00 € sul conto corrente postale n. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri – Roma, mentre per le operazioni svolte presso le officine autorizzate l’utente dovrà corrispondere anticipatamente l’importo della tariffa (54,95 €) a cui vanno aggiunti l’IVA 22% (12,09 €), la tariffa di motorizzazione (10,20 € sul c.c.p. n. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri – Roma) ed il corrispettivo del versamento postale di detta tariffa (1,78 €), per un totale di 79,02 €.
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