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29.09.2023 - urbanistica

Contributo di costruzione a scomputo opere di urbanizzazione

(a cura di Antonio Gnecchi)

Si parte dalla normativa di riferimento (art. 16, co. 2, dPR n. 380/01 e art. 28, co. 5, della legge n. 1150/42), secondo la quale il pagamento degli oneri di urbanizzazione dovuti per ogni trasformazione diretta (pdc) o indiretta (PA) del territorio, può essere scomputato, in tutto o in parte, a fronte della realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Analogamente dispone l’art. 45 della LR n. 12/05.

Mentre in passato non era fattibile escludere la quota del costo di costruzione per l’esecuzione  delle OO UU primarie e secondarie, ora, in considerazione di un diverso orientamento della giurisprudenza amministrativa e contabile, è possibile scomputare anche il costo di costruzione  (in toto o in parte) dal costo delle OO UU che il titolare del pdc (IED) o il lottizzante o recuperante (IUP) si assumono di realizzare sottoscrivendo una convenzione con il comune interessato, mediante rapporto pubblico – privato.

Il problema dello scomputo del costo di costruzione era già stato da noi dibattuto in passato.

Ricordo brevemente le circostanze:

  • Convegno del 19 maggio 2011, relatrice Cristina Colombo,
  • documento Unitel 13 gennaio e 23 dicembre 2917,
  • documento Unitel maggio/giugno 2022.

Nel frattempo le norme sono cambiate in tema di edilizia, urbanistica e lavori pubblici, a seguito delle quali sono intervenute  alcune novità di natura giurisprudenziale, sia amministrativa che contabile.

E’ proprio a seguito di queste novità che si trae  lo spunto per una migliore definizione del problema.

Richiamo le principali sentenze giurisprudenziali che si sono espresse sul tema:

sentenza del CdS 31 dicembre 2019, n. 8919,

sentenza Tra Lombardia – Milano, 18 giugno 2018, n. 1525,

Richiamo altresì la delibera della Corte dei Conti della Lombardia 8 maggio 2018, n. 154.

Partendo da quest’ultima.

Il titolo del permesso di costruire può scomputare il valore delle opere di urbanizzazione del contributo correlato agli oneri di urbanizzazione. Tuttavia, secondo la Corte dei Conti Lombardia, non sarebbe possibile scomputare anche il costo di costruzione. Nel calcolo del valore stimato delle OO UU a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del pdc devono essere considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria, anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto del pdc.

Così si è espressa la Corte dei Conti Lombardia di Milano, lasciando trasparire che l’iniziativa di obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione è subordinata ad una valutazione del comune.

In maniera più possibilista si è espresso il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8919 del 31 dicembre 2019, precisando che, stante le norme richiamate nella sentenza, il comune non possa convenire con il soggetto tenuto a corrispondere l’intero contributo di costruzione, ma solo la quota relativa agli oneri di urbanizzazione e non invece per quella relativa al costo di costruzione.

A favore si è espresso il TAR Lombardia, Milano con la sentenza n. 1525 del 18 giugno 2018.

Alle questioni di natura edilizia/urbanistica e contabile, si deve aggiungere l’aspetto relativo all’espletamento della disciplina del Codice degli appalti, attraverso l’osservanza delle disposizioni specifiche di seguito riportate.

Il nuovo Codice dei contratti specifica che è necessario seguire le indicazioni riportate all’art. 13, co. 7.

La disciplina sopra riportata, per le opere a scomputo, stabilisce che le disposizioni del Codice si applicano alle ipotesi di cui all’art. 16, co. 2, del dPR n. 380/01 e all’art.  28, co. 5, della legge n. 1150/42, secondo quanto contenuto nell’Allegato I.12 che individua le modalità di affidamento delle OO UU a scomputo del contributo di costruzione

L’Allegato, all’art. 1 – ambito di applicazione – dispone:

1 – le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo per le quali non si applicano gli articoli 37, 45 e 81 del Codice.

Con l’art. 2 – progettazione. È prevista la progettazione di un progetto di fattibilità tecnico economica delle opere da eseguire, con tempi di esecuzione e schema di contratto.

Con l’art. 3 – modalità di affidamento. L’amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità ed economica, indice gara con le modalità degli articoli 71 e 72 del Codice. La stessa amministrazione stabilisce il contratto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. L’offerta economica deve indicare esattamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva per l’esecuzione dei lavori e dei costi della sicurezza.

Con l’art. 4 – Urbanizzazione a scomputo – Per l’affidamento dei LL PP di cui all’art. 13, co. 9, del Codice, per lavori inferiori a quelli di cui all’art. 14, si applicano le previsioni dell’art. 50, co. 1, del Codice.

Con l’art. 5 – Urbanizzazione primaria – Nel caso di OO UU primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 14, co. 1, lett. a), del Codice, calcolato secondo le disposizioni dell’art. 14, co. 9, funzionali all’intervento, di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’art. 16, co. 2 bis, del dPR n. 380/01

 

Conclusioni

A fronte delle sopra esposte precisazioni, si può tranquillamente affermare che, dal costo delle opere di urbanizzazione (primarie e secondarie) da realizzare in base al rilascio di un permesso di costruire convenzionato o in base alla convenzione urbanistica per un PA, il comune può scomputare, in tutto o in parte, il contributo di costruzione (oneri e costo di costruzione).

Questa possibilità però è condizionata da una valutazione favorevole dell’amministrazione pubblica.

La sentenza del CdS n. 8919/2019, conclude nel senso che il comune non possa convenire con il soggetto tenuto a corrispondere il contributo di costruzione una modalità per il pagamento dello stesso alternativa a quella già prevista per legge, che consenta lo “scomputo” con realizzazione di opere pubbliche solo per la parte riferita agli oneri di urbanizzazione, e non invece per quella relativa al costo di costruzione.

 

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