RIFIUTI DA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: CHIARIMENTI DEL MASE
Con la nota n. 128413/2023 il MASE ha risposto all’istanza di interpello avanzata dalla Regione Veneto che chiedeva chiarimenti su come qualificare i residui derivanti della manutenzione del verde pubblico, e in particolare se possono essere:
- gestiti come sottoprodotti, ai sensi dell’art. 184 bis del D. Lgs. 152 del 2006
- esclusi dal regime dei rifiuti, ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. 152 del 2006
Sul primo punto, il Ministero, in linea con quanto già affermato anche in passato (circolare n. 51657 del 14 maggio 2021), ha sottolineato che per poter qualificare un residuo come sottoprodotto è necessario che siano rispettati tutti i requisiti previsti dall’articolo 184-bis del decreto legislativo n.152/2006, prima fra tutte la dimostrazione che deriva da un processo produttivo, condizione che invece non ricorre nel caso della manutenzione del verde urbano.
Secondo il Ministero, infatti, l’attività di manutenzione “del verde ornamentale, ovvero quello derivante da giardini e parchi, indipendentemente se pubblici o privati”, non configura un vero e proprio processo produttivo, quanto piuttosto un’attività di supporto. Per questo – ad avviso del MASE – non è possibile qualificare i residui da manutenzione del verde urbano come sottoprodotti.
Nella nota viene anche chiarito che tale preclusione non riguarda la manutenzione effettuata nell’ambito dell’attività agricola, che invece “deve essere considerata come parte integrante del processo di produzione perché funzionale ed anche necessaria alla buona riuscita di una coltivazione/produzione”.
Con riferimento, invece, al secondo quesito, il Ministero si è limitato a sottolineare che i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico sono ricompresi tra i rifiuti cd. “urbani” dall’art. 183 del D.lgs. 152/06, al comma 1, lettera b-ter), e pertanto agli stessi sembrerebbe non potersi applicare il regime di deroga previsto all’art. 185 del D.lgs 152/06.
Sul punto, però, preme ricordare che il citato art. 185 al comma 1 lett. f) esclude espressamente dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti «la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi».
È evidente quindi che, se da un lato gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, in linea generale, rientrano nel novero dei rifiuti urbani, dall’altro lato è comunque previsto che gli stessi materiali non debbano essere considerati come rifiuti, qualora ricorrano le condizioni appositamente stabilite.
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