NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – SISTRI
NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI – SISTRI
(Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009)
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che istituisce il nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Le nuove disposizioni sostituiranno in modo graduale l’attuale sistema di gestione dei rifiuti speciali (pericolosi e non) basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD, con un procedimento informatico.
Soggetti obbligati all’iscrizione
I soggetti obbligati ad iscriversi al nuovo sistema sono, generalmente, quelli già tenuti a compilare il MUD e più precisamente:
– le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
– le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che derivano da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, con più di dieci dipendenti;
– i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
– i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
– le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
– le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi;
– le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
Gli altri soggetti, diversi da quelli precedenti, possono iscriversi al SISTRI facoltativamente.
Si ricorda che le imprese edili sono generalmente produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 3, lett. b) e pertanto non sono obbligate ad aderire al sistema SISTRI.
Le imprese che producono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi diversi da quelli che derivano da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, di cui all’art. 184, c. 3, lett. c), d) e g) del D.Lgs. 152/06, se non decideranno di aderire volontariamente al nuovo sistema, continueranno ad accompagnare il trasporto dei rifiuti con il formulario di identificazione dei rifiuti cartaceo.
Entrata in vigore dei nuovi obblighi
L’entrata in funzione e l’operatività del sistema ed i termini per l’iscrizione varia in base ai soggetti coinvolti ed in base alla tipologia di rifiuti gestiti o trattati.
In particolare le nuove disposizioni entreranno in vigore decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto (14/1/2010) per:
i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di cinquanta dipendenti;
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che derivano da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, con più di cinquanta dipendenti;
i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
Un secondo gruppo di soggetti dovrà adottare le nuove regole decorsi 210 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (14/1/2010).
Fanno parte del secondo gruppo:
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosiche hanno fino a cinquanta dipendenti;
i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che derivano da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.
I soggetti che vorranno aderire su base volontaria al SISTRI potranno farlo a partire dal 210° giorno dalla data di pubblicazione del Decreto.
Termini di iscrizione
Il primo gruppo di utenti dovrà aderire al SISTRI iscrivendosi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Il secondo gruppo di utenti aderirà al SISTRI iscrivendosi a partire dal 30° giorno al 75° giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Il terzo gruppo di utenti, per i quali l’adesione al SISTRI è facoltativa, potrà aderire a decorrere dal 210° giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Modalità di iscrizione
Per quanto riguarda la procedura da seguire, i soggetti obbligati dovranno iscriversi al SISTRI utilizzando, a scelta, una delle seguenti modalità.
– collegandosi alla sezione del Portale SISTRI (www.sistri.it) dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione seguendo le istruzioni riportate nella procedura di iscrizione online. Il Portale sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana;
– comunicando i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al numero: 800050863. Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.;
– comunicando i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al numero verde: 800003836. Il call center sarà attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine previsto per l’iscrizione; successivamente, il call center sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
– tramite la Sezione Regionale dell’Albo nazionale dei Gestori Ambientali territorialmente competente (nel caso di trasportatori);
– tramite le associazioni imprenditoriali territoriali o le loro società di servizi.
Una volta effettuata l’iscrizione, il sistema effettuerà le verifiche con il registro imprese o l’albo nazionale gestori ambientali e, in caso di iscrizione diretta, l’impresa riceverà il codice-pratica di riferimento, col quale sarà possibile presentarsi presso la camera di commercio (o sezione regionale dell’albo nel caso dei trasportatori), per lo svolgimento di ulteriori formalità e per il ritiro dei dispositivi tecnologici.
In caso di iscrizione indiretta saranno le associazioni imprenditoriali o le sezioni dell’albo ad informare l’impresa sui tempi e luoghi per il ritiro dei dispositivi tecnologici.
Dispositivi tecnologici
I dispositivi tecnologici di cui saranno dotate le imprese sono:
– chiavetta token USB, necessaria per ciascuna unità locale e per ciascun mezzo in dotazione all’azienda dedicato al trasporto di rifiuti speciali
– una sorta scatola nera, per monitorare il percorso dell’automezzo. Ogni singolo veicolo che trasporta rifiuti dovrà esserne dotato.
Le imprese avranno a disposizione, per effettuare l’installazione una lista delle officine autorizzate all’installazione dei dispositivi, affidati alle imprese in comodato d’uso e consegnati con le credenziali e le relative istruzioni.
Per ottenere i dispositivi si dovrà essere muniti del modulo di autocertificazione generato dal SISTRI e dovrà essere esibita la ricevuta del pagamento del contributo annuale. L’impresa dovrà sottoscrivere il certificato digitale (abbinato alla firma elettronica e una dichiarazione su responsabilità e oneri per danneggiamento o smarrimento dei dispositivi).
Costi
I costi per la gestione ed il funzionamento del sistema sono a carico dei soggetti obbligati che verseranno contributi annuali in misura differenziata a seconda dell’attività svolta, della tipologia e del quantitativo di rifiuti trattati.
Il contributo riguarderà ogni unità produttiva, ogni veicolo e sarà riferito all’anno di competenza a prescindere dalla data di versamento.
Allegati
Prospetto sintetico del nuovo sistema
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