INPS – CIGO – EMERGENZA CLIMATICA – MODIFICA DELLA NORMATIVA DI INTERESSE PER LE IMPRESE EDILI – ISTRUZIONI APPLICATIVE – CIRCOLARE 3 AGOSTO 2023, N. 73
Come noto (v. Newsletter ANCE Brescia del 7 agosto 2023), il Decreto legge 28 luglio 2023, n. 98 ha introdotto disposizioni finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore, soprattutto nei settori edile, lapideo e delle escavazioni.
Per quanto di interesse delle imprese edili, il provvedimento di cui sopra è intervenuto modificando, nei termini illustrati più oltre, la disciplina dell’intervento CIGO per eventi metereologici avversi.
L’INPS ha illustrato i contenuti del citato Decreto legge, con la circolare qui in commento, nella quale ha, altresì, rammentato di aver riepilogato, nel messaggio 20 luglio 2023, n. 2729, le indicazioni da seguire da parte dei datori di lavoro per richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinaria con la causale “eventi meteo”, ossia nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa conseguenti alla presenza di temperature particolarmente elevate (v. Newsletter ANCE Brescia n. 29 del 24 luglio 2023)
Contenuto della nuova normativa
L’art. 1 del Decreto–legge n. 98/2023 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni – che rientrino nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) – possano ricorrere a interventi di Cassa integrazione Guadagni Ordinaria per gli eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza che i suddetti interventi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato in 52 settimane nel biennio mobile.
Superfluo ricordare, in via incidentale, come, tra tali eventi, rientrino le situazioni meteo.
L’Istituto, nella circolare in commento, conferma che il principale effetto dell’intervento normativo consiste, quindi, nell’esclusione, anche per le imprese dei settori sopra menzionati, degli interventi per eventi oggettivamente non evitabili dal computo dei limiti massimi di durata dei trattamenti.
Tale intervento, in sostanza, parifica, per quanto solo temporaneamente, le imprese edili, lapidee e dell’escavazione a tutti gli altri datori rientranti nella disciplina della CIGO: questi ultimi, in effetti, già fruiscono, per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili, della neutralizzazione dei periodi richiesti rispetto al limite massimo delle 52 settimane nel biennio.
Altre indicazioni dell’Istituto
La circolare dell’Istituto, inoltre, conferma che:
- per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili, non trova applicazione il principio generale in base al quale, per aver diritto al relativo trattamento, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione;
- per le medesime richieste, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale;
- il termine per la presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili è individuato nella fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
L’INPS precisa, però, che i periodi di integrazione salariale di cui al citato art. 1 sono, comunque, da computare nella determinazione della misura del contributo addizionale dovuto dal datore, qualora lo stesso richieda interventi di CIGO per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale, fruiti nel quinquennio mobile, non connessi a eventi oggettivamente non evitabili.
Modalità operative
La circolare conferma che i datori di lavoro, per la presentazione delle domande di interventi CIGO disciplinati dal Decreto legge di cui trattasi, dovranno attenersi alle consuete modalità operative.
Modalità di esposizione del conguaglio
Per quanto concerne la compilazione dei flussi UniEmens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, la circolare precisa che i datori dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà loro comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, al momento del rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Nello specifico:
- per il conguaglio di prestazioni anticipate che eccedano i limiti di fruizione delle 52 settimane, il datore di lavoro, successivamente all’autorizzazione, valorizzerà il codice di nuova istituzione “L142”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art.1 – DL 98/23”, all’interno dell’elemento in <CongCIGOAltCaus>, seguendo il percorso indicato nella circolare.
- per il conguaglio, invece, di periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, il datore dovrà utilizzare il codice di conguaglio già in uso “L038”;
Da ultimo, la circolare precisa che, in caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Allegato: INPS_Circolare 73 del 03-08-2023
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