CIGO – EMERGENZA CLIMATICA – MODIFICA DELLA NORMATIVA DI INTERESSE PER LE IMPRESE EDILI – DECRETO LEGGE 28 LUGLIO 2023, N. 98
Nel tentativo di fronteggiare le conseguenze delle eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative alle straordinarie ondate di calore delle ultime settimane, Il Decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, entrato in vigore sabato 29 luglio u.s., ha introdotto una modifica temporanea alla normativa in materia di CIGO di particolare interesse per le imprese edili.
Nello specifico, è stato previsto che le limitazioni alla durata della Cassa integrazione, di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 148/15, non trovino applicazione per le sospensioni o le riduzioni di attività effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, anche nei confronti delle imprese edili.
Il citato art. 12, nel suo testo originario, prevede che la durata massima di durata del trattamento di CIGO è pari a 52 settimane in un biennio mobile, con possibilità di non computo, però, degli interventi della Cassa determinati da eventi oggettivamente non evitabili, fra i quali rientrano gli eventi connessi al meteo o alle temperature.
Tale non computo, però, non è previsto, nella norma originaria, per le imprese operanti, in particolare, nel settore edile, nel lapideo e nelle escavazioni.
Con l’entrata in vigore del Decreto legge, si permette alle imprese inquadrate nell’edilizia, quindi, di poter fruire della Cassa integrazione per eventi collegati alle eccezionali situazioni climatiche, senza intaccare la durata massima della CIGO spettante, sopra indicata.
Allegato: DECRETO-LEGGE 28 luglio 2023 , n. 98 .
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