DECRETO LAVORO – SORVEGLIANZA SANITARIA – MODIFICHE DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA – DECRETO LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48, CONVERTITO NELLA LEGGE 3 LUGLIO 2023, N. 85
Il Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, c.d. “Decreto Lavoro”, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 85/2023, contiene, al suo interno, anche una sezione dedicata al tema della salute e della sicurezza sul lavoro, nel cui ambito è stata prevista una modifica dell’art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008.
In forza di tale modifica, è ora previsto l’obbligo per il datore e per il dirigente di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, oltre che nei casi previsti dal medesimo Decreto legislativo, com’era originariamente previsto, anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’art. 28.
ANCE e Confindustria hanno già segnalato al Ministero del Lavoro le proprie perplessità sul contenuto della norma come modificata e ne hanno chiesto l’abrogazione o, in subordine, un’interpretazione restrittiva secondo la quale venga sottolineata la necessità di tale nomina al solo fine della verifica della sussistenza, o meno, di una delle ipotesi, già previste dalla legge, di obbligatorietà della sorveglianza sanitaria, con esclusione, quindi, di qualsiasi effetto innovativo della disposizione da parte della modifica di cui trattasi.
ANCE e Confindustria ritengono, al riguardo, che, stante la normativa vigente, le ipotesi di sorveglianza sanitaria siano stabilite tassativamente dalla legge: pertanto, fuori da tali ipotesi, la valutazione dei rischi non può estendere i casi di sorveglianza sanitaria rendendola, tra l’altro, obbligatoria.
La posizione delle due Associazioni, che prende le mosse dal convincimento secondo cui la valutazione dei rischi può intervenire solo a valle di una previsione legislativa, poggia sulla mancata modifica dell’art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 da parte del citato Decreto Lavoro.
Il suddetto art. 41 continua, quindi, a contemplare esclusivamente casi valutati dal legislatore e non consente estensioni legate a valutazioni di altri soggetti, tra cui il medico competente.
Confindustria ha, poi, prodotto la nota 10 luglio 2023, in cui sviluppa con maggiore attenzione le perplessità e le conseguenze derivanti dalla modifica normativa recentemente intervenuta.
La alleghiamo alla presente, raccomandandone la lettura per gli spunti di interessi che essa contiene.
Per ogni altro approfondimento si rendesse necessario, le imprese associate sono invitate a contattare il Servizio Sindacale di ANCE Brescia che resta a disposizione al riguardo.
Allegato: Nota confindustria 10_luglio 2023
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