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21.07.2023 - lavori pubblici

APPALTO INTEGRATO E REQUISITI DEI PROGETTISTI – IL PROGETTISTA “INDICATO”, IN CASO DI CARENZA DI REQUISITI GENERALI, PUÒ ESSERE SOSTITUITO.

(Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10/07/2023, n. 1004)

Un operatore economico non può essere escluso da una procedura di gara a causa della mancanza di un requisito di carattere generale del progettista indicato, quando sia consentita la sua estromissione e la sua sostituzione. Questo perché si ravvisa un’ipotesi diversa dall’assenza dei requisiti generali riscontrata nel progettista “associato”, che invece si qualifica come offerente.

Sebbene il progettista “indicato”, al pari di tutti i soggetti che vengono in contatto con la stazione appaltante al fine di eseguire le prestazioni contrattuali, debba possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50 del 2016, per cui in loro assenza dev’essere escluso, nondimeno l’operatore economico non può essere per ciò solo escluso a seguito dell’accertata carenza di un requisito di carattere generale del progettista indicato, essendo consentita la sua estromissione e la sua sostituzione e ciò diversamente dall’l’ipotesi in cui l’assenza dei requisiti generali sia riscontrata nel progettista “associato” il quale, a differenza del progettista “indicato”, si qualifica come offerente.

Il Tar Calabria accoglie il ricorso di un’impresa esclusa da una procedura di gara per l’affidamento di un appalto integrato, richiamando Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sez. Giur., 31 marzo 2021, n. 276.

Secondo la commissione, la ricorrente era risultata non in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati dal progettista indicato in sede di gara; in fase di soccorso istruttorio l’OE ha comunicato di volere sostituire il professionista con un raggruppamento temporaneo di professionisti di pari qualifica e titolo, allegando documentazione comprovante i relativi requisiti e le rispettive dichiarazioni.

Nonostante questo, l’impresa è stata esclusa in quanto il progettista indicato, benché soggetto esterno all’operatore economico e non qualificabile come concorrente, avrebbe comunque dovuto possedere i requisiti generali e speciali richiesti dalla legge di gara.

Sulla questione il TAR ha quindi ricordato che, secondo condivisibile giurisprudenza:

  • il progettista “indicato”, al pari di tutti i soggetti che vengono in contatto con la stazione appaltante al fine di eseguire le prestazioni contrattuali, debba possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), per cui in loro assenza dev’essere escluso;
  • nondimeno, l’operatore economico non può essere escluso soltanto a seguito dell’accertata carenza di un requisito di carattere generale del progettista indicato, essendo consentita la sua estromissione e la sua sostituzione.

Si tratta di un’ipotesi diversa rispetto a quando l’assenza dei requisiti generali sia riscontrata nel progettista “associato” che, a differenza del progettista “indicato”, si qualifica come offerente e non potrebbe essere estromesso o sostituito senza determinare una inammissibile modificazione dell’offerta e dell’offerente.

Di conseguenza, trattandosi solo di progettista indicato e non associato, il provvedimento di esclusione dell’OE è stato dichiarato illegittimo, così come l’aggiudicazione in favore della controinteressata.

Queste, le motivazioni:

…omissis…

Considerato che:

– secondo condivisibile giurisprudenza sebbene il progettista “indicato”, al pari di tutti i soggetti che vengono in contatto con la stazione appaltante al fine di eseguire le prestazioni contrattuali, debba possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50 del 2016, per cui in loro assenza dev’essere escluso, nondimeno l’operatore economico non può essere per ciò solo escluso a seguito dell’accertata carenza di un requisito di carattere generale del progettista indicato, essendo consentita la sua estromissione e la sua sostituzione e ciò diversamente dall’l’ipotesi in cui l’assenza dei requisiti generali sia riscontrata nel progettista “associato” il quale, a differenza del progettista “indicato”, si qualifica come offerente e non potrebbe essere estromesso o sostituito senza determinare una inammissibile modificazione dell’offerta e dell’offerente (Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sez. Giur., 31 marzo 2021, n. 276);

– in applicazione del richiamato principio giurisprudenziale, la censura dell’esponente risulta pertanto suscettibile di favorevole valutazione;

– a ciò consegue, sussistendo i presupposti per una pronuncia in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione disposto in favore della controinteressata e del provvedimento di esclusione della ricorrente;

…omissis…

 


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