INPS – CIGO CAUSALE EVENTI METEO – TEMPERATURE ELEVATE – MESSAGGIO 20 LUGLIO 2023, N. 2729
L’INPS, con il messaggio 20 luglio 2023, in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse, riassume le indicazioni per l’accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria per temperature elevate, già illustrate lo scorso anno con il messaggio 28 luglio 2022, 2999 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 31/2022 del 06/08/2022).
In via preliminare l’Istituto ricorda che, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi.
Tuttavia, l’Istituto ricorda che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale. L’INPS chiarisce che tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.
L’Istituto specifica, inoltre, che costituiscono un elemento di rilievo per una positiva valutazione dell’integrabilità della causale sia la tipologia di lavorazione in atto che le modalità con le quali la stessa viene svolta e precisa che dalla valutazione di dette caratteristiche può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni.
Pertanto, anche temperature inferiori ai 35 gradi possono essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore. In sostanza, la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.
L’INPS evidenzia come, ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi sopra indicati, potranno soccorrere anche le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.
Viene, inoltre, precisato che la medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.
Infine, l’Istituto ricorda che il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori. Conseguentemente, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di ricorso al trattamento di integrazione salariale.
Il Servizio sindacale di ANCE Brescia rimane a disposizione delle imprese per il supporto nella valutazione della situazione concreta e per la predisposizione della relazione tecnica da allegare alla domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria.
ALLEGATO: Inps_Messaggio_numero_2729
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