INPS – CIGO – DINIEGO – PRESENTAZIONE RICORSO AMMINISTRATIVO –– DETERMINAZIONE DI UN NUOVO TERMINE – MESSAGGIO 23 MAGGIO 2023, N. 1900
L’INPS, con circolare n. 48 del 17 maggio 2023, ha illustrato le disposizioni del nuovo “Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS”, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto stesso con deliberazione n. 8 del 18 gennaio 2023, che sostituisce il previgente Regolamento adottato il 20 dicembre 2013.
Con messaggio 23 maggio 2023, n. 1900, l’INPS ha ribadito quanto previsto nella circolare n. 48/2023 precisando, con specifico riferimento ai provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, che i relativi ricorsi amministrativi devono essere proposti entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo.
Nella stessa circolare, l’istituto ha precisato che il suddetto termine di 30 giorni trova applicazione con riferimento ai provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale notificati successivamente alla data di pubblicazione della circolare medesima, ossia dal 17 maggio 2023.
Per i provvedimenti già notificati anteriormente alla predetta data resta, invece, confermato il più ampio termine di 60 giorni.
Oltre alla sensibile riduzione del periodo entro cui presentare il ricorso, sottolineiamo come il messaggio precisi che, alla luce delle previsioni del nuovo Regolamento, il termine per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale è fissato perentoriamente in 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale.
Di conseguenza, per gli atti notificati dal 17 maggio u.s., sono superate le indicazioni fornite a suo tempo dall’Istituto con il messaggio n. 2939/2013 che, invece, aveva considerato esaminabili anche i ricorsi presentati oltre il termine allora vigente.
Allegati: INPS _Messaggio_1900_25_05_2023
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