25.09.2009 - urbanistica

PIANO CASA REGIONALE – L.R. 13/2009 – PRECISAZIONI IN MERITO AGLI ASPETTI ENERGETICI – D.D.G. 8554/2009

PIANO CASA REGIONALE – L.R. 13/2009 – PRECISAZIONI IN MERITO AGLI ASPETTI ENERGETICI – D.D.G. 8554/2009

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36, Serie Ordinaria del 7 settembre 2009, il Decreto del Direttore Generale dell’Assessorato alle Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile n. 8554 del 19 agosto 2009 recante ‘‘Precisazioni in merito all’applicazione dell’art. 3, comma 2 e comma 3, della Legge Regionale 16 luglio 2009, n. 13”.
La Direzione generale competente ha voluto fornire indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni in materia di risparmio energetico degli edifici contenute nella L.R. 13/2009.

In particolare, per gli edifici esistenti (così come definiti dal comma 1, articolo 3, L.R. 13/2009) i cui valori di EPH non rispettino i limiti fissati dalla disciplina regionale in materia di risparmio energetico degli edifici (D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.), nel caso in cui si voglia godere delle possibilità offerte dalla L.R. 13/2009 (ampliamento del 20 per cento, nei parametri e con le modalità disciplinate dal comma 1, articolo 3) è obbligatoria la riduzione di almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale determinato prima dell’inizio dei lavori di ampliamento.

Di conseguenza, possono essere formulate le due seguenti ipotesi:

a) nel caso in cui la ristrutturazione dell’edificio esistente coinvolga il 25% o meno della superficie disperdente, le superfici opache e trasparenti dovranno rispettare i requisiti di trasmittanza termica riportati nella tabella A.2.1 dell’allegato A della D.G.R. 5018/2007 e s.m.i. incrementate, per le sole strutture opache, del 30% dei valori limite previsti. E inoltre, dovranno essere rispettati anche i requisiti di trasmittanza delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari o di delimitazione verso l’esterno ovvero verso ambienti a temperatura controllata, previsti al punto 5.3 della D.G.R. 8745/2008;

b) nel caso in cui la ristrutturazione dell’edificio esistente coinvolga più del 25% della superficie disperdente si dovranno conseguire, a lavori ultimati, valori di EPH conformi ai limiti stabiliti dalla D.G.R. 5018/2007.

Per quanto concerne, diversamente, la porzione ampliata di edificio, dovranno essere rispettati i requisiti prestazionali previsti dalla D.G.R. 5018/2007 e s.m.i. per le ipotesi di ampliamento inferiore o uguale al 20% del volume lordo dell’edificio esistente (ossia la verifica che i valori di trasmittanza termica media delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari appartenenti allo stesso edificio e confinanti tra loro, mantenuti a temperatura controllata o climatizzati siano inferiori a 0,8 W/m2K, nel caso di strutture opache divisorie verticali, orizzontali o inclinate ed inferiori a 2,8 W/m2K nel caso di chiusure trasparenti comprensive di infissi.
I medesimi limiti devono essere rispettati per tutte le strutture verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’esterno, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata, gli ambienti non dotati di impianto termico, semprechè questi siano adiacenti ad ambienti a temperatura controllata o climatizzati. Per questi ultimi, i limiti di cui sopra possono non essere rispettati qualora gli ambienti siano areati tramite aperture permanenti rivolte verso l’esterno).

La procedura
Per beneficiare del bonus volumetrico previsto dalla norma in parola, in fase di presentazione del progetto, il proprietario dovrà consegnare in Comune:
– la relazione tecnica ex L. 10/1991 secondo lo schema allegato alla D.G.R. 5018/2007 e s.m.i. riferita all’intero edificio comprensivo dell’ampliamento;
– una dichiarazione asseverata dal progettista (secondo il modello all’allegato A del D.D.G. in parola) nella quale si certifica la riduzione del 10% dei valori di EPH riferita all’edificio esistente, alla quale deve essere allegata una relazione dettagliata degli interventi previsti.

Il decreto in seguito, aggiunge un’importante precisazione relativa agli edifici esistenti che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 3, comma 1 della L.R. 13/2009 e che rispettano, prima dei lavori di ampliamento, i limiti previsti per gli edifici di nuova costruzione dalla D.G.R. 5018 e s.m.i. Infatti, tali edifici potranno beneficiare del bonus volumetrico del 20% del volume esistente senza necessità di ridurre del 10% i valori di EPH con riferimento all’edificio esistente. La procedura per beneficiare del bonus volumetrico, esclusivamente per la fattispecie di cui sopra, prevede che, in fase di presentazione del progetto, il proprietario dovrà consegnare in Comune:
– la relazione tecnica ex L. 10/1991 secondo lo schema allegato alla D.G.R. 5018/2007 e s.m.i. riferita al solo ampliamento;
– una dichiarazione asseverata dal progettista (secondo il modello all’allegato B del D.D.G. in parola) nella quale si certifica il rispetto dei requisiti necessari per l’accesso ai benefici di cui al comma 1, art. 3 della L.R. 13/2009.

Viene inoltre chiarito che nel caso in cui la porzione ampliata sia dotata di proprio impianto termico, occorrerà produrre un attestato di certificazione per la parte esistente – qualora dotata anch’essa di impianto termico – e un attestato riferito all’ampliamento.

Per quanto concerne, infine, la possibilità di beneficiare del bonus volumetrico di cui al comma 3, articolo 3 della L.R. 13/2009 (ampliamento del 30% del volume esistente, a seguito di demolizione e ricostruzione, e riduzione del 30% dei valori limite di EPH fissati dalla D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.), la Regione ha stabilito che il proprietario dovrà, in fase di presentazione del progetto, consegnare in Comune:
– la relazione tecnica ex L. 10/1991 secondo lo schema allegato alla D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.
In questo caso, per la chiusura dei lavori, il proprietario dovrà consegnare in Comune l’attestato di certificazione energetica riferita al nuovo edificio, così come previsto dalla D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.

Si pubblica in allegato il testo del D.D.G. 8554/2009


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