INAIL – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – TUTELA DEGLI EVENTUALI INFORTUNI – INDICAZIONI INTERPRETATIVE – CIRCOLARE 1° GIUGNO 2023, N. 23
Con la circolare in esame, INAIL ha emanato indicazioni applicative circa la tutelabilità, o meno, degli infortuni eventualmente accaduti a Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendali, di sito o territoriali.
Nel testo della circolare 1 giugno 2023, n. 23, l’Istituto, in effetti, riferisce di dubbi insorti sull’ambito di operatività della tutela assicurativa, stante la previsione dell’art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 secondo cui l’evento lesivo, per essere coperto da INAIL, deve essersi verificato in occasione di lavoro, vale a dire sia riferibile all’attività lavorativa dell’interessato.
In sostanza, la questione riguarda l’inclusione, o meno, dell’attività del citato Rappresentante nella prestazione lavorativa del medesimo, già oggetto di copertura assicurativa INAIL.
Al riguardo, l’Istituto, dopo un lungo riepilogo della normativa circa natura, ruolo e attribuzioni della figura di cui trattasi, conferma come il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori.
Pertanto, per quanto riguarda la tutelabilità degli infortuni occorsi a rappresentanti dei lavoratori della sicurezza in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni, l’Istituto precisa che, in assenza di un’espressa e specifica previsione normativa, gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza di azienda o di unità produttiva, accaduti nello svolgimento delle funzioni degli stessi o a esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e, quindi, sono compresi nella tutela assicurativa.
Da quanto sopra consegue, quindi, la tutelabilità degli infortuni accaduti in occasione dell’attività di rappresentante dei lavoratori della sicurezza, con applicazione dei principi generali in materia di assicurazione obbligatoria: di conseguenza, INAIL esclude la tutela soltanto se, nel caso concreto, si accerti l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento è riferibile al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore.
Quanto sopra vale anche per il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza territoriale (RLSt), tipico del settore edile: gli eventuali eventi lesivi accaduti in occasione dell’esercizio delle relative attribuzioni sono, quindi, compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa del RLSt, con il solo limite del rischio elettivo.
Precisazioni sul rischio assicurato e sull’oscillazione del tasso medio della posizione assicurativa per andamento infortunistico
Stante il fatto che i Rappresentanti di cui trattasi sono già assicurati dal datore di lavoro in qualità di lavoratori dipendenti, la circolare sottolinea come il rischio assicurato debba essere quello derivante dalle lavorazioni principali: in altri termini, in esso va ricompreso anche quello connesso all’esercizio delle attribuzioni previste per legge in capo agli RLS, senza necessità di classificare autonomamente l’attività in discorso.
Di conseguenza, gli eventi lesivi eventualmente occorsi ai predetti rappresentanti sono considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro, secondo le vigenti modalità di applicazione delle tariffe dei premi.
Allegato: INAIL_Circolare n 23_1 giugno 2023
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