22.09.2009 - ambiente

RIFIUTI – IMPIANTI MOBILI PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI – NUOVE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

RIFIUTI – IMPIANTI MOBILI PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI – NUOVE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI – IMPIANTI MOBILI PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI – NUOVE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
(Regione Lombardia – DGR 7 agosto 2009 n. 8/10098)

Con DGR 7 agosto 2009 n. 8/10098 pubblicata nella Serie Ordinaria del BURL n. 34 del 24 agosto 2009, la Giunta ha approvato le linee guida relative alle “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività”.
Fra le novità introdotte dalle nuove procedure che, si precisa, riguardano gli “impianti mobili” laddove per impianto mobile si intende la struttura tecnologica unica o, in casi particolari, un assemblaggio di strutture tecnologiche uniche, che possono essere trasportate e installate in un sito per l’effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo non superiore a 120 giorni salvo proroghe, si segnalano:
1. Le funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti e autorizzazione all’esercizio di impianti mobili spettano alle Province.
2. Le autorizzazioni, rinnovabili alle condizioni previste dalla Procedura, sono rilasciate per un periodo non superiore a 10 anni. Il rilascio avviene ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/2006 e secondo lo schema tipo di autorizzazione di cui all’allegato 2 del provvedimento.
3. Gli impianti mobili che effettuano la sola riduzione volumetrica con separazione delle frazioni estranee (diverse dalle operazioni di vagliatura), intesi ai sensi della Procedura, non sono soggetti ad autorizzazione.
4. Le istanze devono essere accompagnate da specifica documentazione (di cui agli allegati 1A, 1B, 1C, 1D del Provvedimento in esame).
5. La campagna di attività, definita come l’effettuazione delle attività di trattamento rifiuti subordinata alla presentazione, 60 giorni prima dell’installazione, di apposita comunicazione da effettuarsi alle autorità indicate, non può avere durata superiore a 120 giorni consecutivi e può essere eseguita esclusivamente nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti.
6. Un impianto mobile non può effettuare campagne di attività all’interno di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti.
7. Vengono elencate le tipologie di operazioni di smatilmento e recupero effettuabili.
Con la delibera si precisa ancora:
– come dev’essere collettato e completato l’impianto;
– che in caso di emissioni in atmosfera l’esercizio possa essere subordinato a specifiche ulteriori prescrizioni;
– quali possano essere i casi di divieto di esercizio delle attività previste;
– il caso in cui l’impianto sia utilizzato in aree sottoposte a vincoli paesistici e ambientali;
– quando sia necessaria la procedura di VIA o di verifica di VIA.
Linee guida relative alle “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività”
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