AUTOTRASPORTO – ADATTATORE VEICOLI LEGGERI – AGGIORNAMENTO.
AUTOTRASPORTO – ADATTATORE VEICOLI LEGGERI – AGGIORNAMENTO
(Reg. CE n. 68/2009)
Con riferimento a quanto comunicato in precedenza, si comunica che Confindustria è intervenuta formalmente sul Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per ottenere chiarimenti sul campo applicativo del Regolamento (CE) n. 68/2009, poiché anche la circolare predisposta dal MIT non fornisce delucidazioni esaustive sul merito della questione.
Dalla lettura congiunta del Regolamento e della circolare sembrerebbe, infatti, che il montaggio dell’adattatore sia previsto:
· per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1
· messi in circolazione tra il 1° maggio 2006 e il 31 dicembre 2013
· la cui massa complessiva superi le 3,5 tonnellate
Ciò presuppone, pertanto, quanto segue:
· i mezzi che effettuano trasporto merci sotto le 3,5 tonnellate oppure trasporto passeggeri con al massimo 8 posti a sedere, escluso il conducente, se nell’agganciare un rimorchio superino le 3,5 tonnellate, rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 e, quindi, su di essi va installato sia il cronotachigrafo che l’adattatore, qualora non siano presenti a bordo altri strumenti che rilevano la velocità e/o la distanza percorsa;
· il possesso di una patente di categoria superiore alla B per condurre i mezzi di tonnellaggio superiore alle 3,5 tonnellate.
Si sottolinea, infine, che nel caso di veicoli di categoria M1 ed N1 isolati, gli stessi non necessitano dell’adattatore in quanto non superano la massa complessiva di 3,5 tonnellate.
Ci si riserva di segnalare ulteriori aggiornamenti non appena il Ministero fornirà nuovi chiarimenti.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941