INPS – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – NUOVI VALORI DAL 1° GENNAIO 2023 – CIRCOLARE 3 FEBBRAIO 2023, N. 14
Con circolare 3 febbraio 2023, n. 14, l’INPS ha comunicato, per quanto di interesse, le misure massime dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2023.
Al riguardo, l’INPS ricorda preliminarmente che l’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l’importo di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo 3, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 costituisce l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 5/2022 del 05/02/2022), sia aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In applicazione del principio appena richiamato, l’INPS ha provveduto ad indicare la misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS).
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 %
Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 | |
Importo lordo | Importo netto |
1.321,53 € | 1.244,36 € |
Detto importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue.
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie stagionali) | |
Importo mensile lordo maggiorato del 20% | Importo mensile netto maggiorato del 20% |
1.585,84 € | 1.493,23 € |
Allegato: Circolare_numero_14_del_03-02-2023
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