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20.01.2023 - lavoro

INPS – CONGEDO PARENTALE – LEGGE DI BILANCIO – NUOVE PREVISIONI – PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE – CIRCOLARE 16 GENNAIO 2023, N. 4

Con la circolare 16 gennaio 2023, n. 4, l’INPS ha voluto fornire un quadro riepilogativo delle disposizioni aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito.

Per quanto le novità introdotte siano di interesse limitato per le imprese edili sottolineiamo nel prosieguo i punti salienti della circolare dell’Istituto.

Trattamento di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa

La Legge di Bilancio incrementa di 70 milioni il Fondo per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (cassa integrazione straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Dette risorse – finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazione di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – saranno ripartite tra le Regioni interessate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

INPS si riserva di tornare sulla materia non appena saranno emanate le disposizioni ministeriali.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività

La Legge di Bilancio ha disposto la proroga, per l’anno 2023, della possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale da parte delle aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale

La misura di sostegno – per la cui prosecuzione sono stanziati 50 milioni di euro – potrà essere concessa, in deroga ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali di cui agli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015, per un periodo massimo di 12 mesi.

Per quanto concerne i presupposti e le condizioni per accedere al trattamento in questione, l’Istituto richiama i contenuti della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 4 ottobre 2018, n. 15.

Per le relative istruzioni procedurali, infine, INPS richiama le indicazioni fornite con il messaggio 15 novembre 2018, n. 4265.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività

Anche per l’anno in corso, permane la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevati problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015, il cui ulteriore periodo di CIGS può avere le seguenti durate:

  • causale “Crisi aziendale”: 6 mesi;
  • causale “Riorganizzazione aziendale”: 12 mesi;
  • causale “Contratto di solidarietà”: 12 mesi

In effetti, la Legge di Bilancio 2023 non è intervenuta sulla disciplina di riferimento. Ne deriva che, per accedere alla proroga del trattamento di CIGS, permangono i presupposti e le condizioni stabilite dall’articolo 22–bis del D. Lgs. n. 148/2015.

Riguardo alle istruzioni procedurali, la circolare in esame richiama i contenuti del messaggio INPS 30 aprile 2018, n. 1825.

Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale

Nel corso dell’anno 2023 troverà applicazione, in quanto disposizione di carattere strutturale, la previsione che introduce, con la finalità di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria.

Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata previsti dal D. Lgs. n. 148/2015, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale.

Va peraltro ricordato come la disposizione si rivolga ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

INPS richiama le indicazioni e i chiarimenti contenuti nella circolare n. 6 del 18 marzo 2022 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nella circolare dell’Istituto n. 18 del 1° febbraio 2022, paragrafo 3.4.1, nonché le istruzioni operative illustrate nel messaggio n. 2423 del 15 giugno 2022.

Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica

Nel corso dell’anno da poco iniziato continuerà a trovare applicazione anche la disposizione che prevede la possibilità di ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Possono accedere alla misura in commento i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, come stabiliti dal D. Lgs. n. 148/2015 – non possono accedere a ulteriori trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

INPS puntualizza che il periodo di CIGS in parola può avere una durata massima di 52 settimane fruibili nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 e richiama le indicazioni già fornite al paragrafo 3.4.2 della circolare n. 18/2022, nonché nel messaggio n. 1459 del 31 marzo 2022.

Disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e di assegno di integrazione salariale

La circolare in commento evidenzia che non trova più applicazione la possibilità di ricorrere alla Cassa integrazione (CIGO) per i datori di lavoro che raggiungono il limite massimo di durata degli ammortizzatori sociali (52 settimane nel biennio mobile o 30 mesi, nel quinquennio mobile) previsti dal D. Lgs. n. 148/2015.

Infatti, poiché la precedente normativa limitava tale possibilità a periodi da fruirsi entro il 31 dicembre 2022, la stessa non può più essere riconosciuta con riferimento a periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2023.

 

Allegato: 01_02_01_Circolare_numero_4_del_16-01-2023


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