COMUNICATO STAMPA ANCE BS NUOVO CODICE APPALTI
NUOVO CODICE DEGLI APPALTI, PER ANCE BRESCIA “NECESSARIO UN CONFRONTO CON LE CATEGORIE PER RISOLVERE LE CONTRADDIZIONI”
Le tempistiche di attuazione possono creare problemi al settore e al Paese anche in chiave dell’attuazione del Pnrr. Servono correttivi indispensabili per evitare il fallimento e rendere effettivi i principi sanciti di risultato, fiducia e trasparenza.
BRESCIA – Sul nuovo Codice degli appalti deliberato dal Consiglio dei ministri e ora in fase di valutazione parlamentare Ance Brescia evidenzia le prime contraddizioni che emergono dal testo richiedendo alcuni correttivi essenziali. “L’impianto normativo sconta un grave errore di metodo, che è forse all’origine della contraddizione tra principi annunciati e norme di attuazione: è stato redatto senza un adeguato confronto con gli attori principali coinvolti nei processi previsti dal Codice. Impostazione che è stata alla base del fallimento del Codice 50 e che quindi non può né deve ripetersi”, dichiara il presidente di Ance Brescia, Massimo Angelo Deldossi.
Occorrono quindi, secondo il sistema Ance, alcuni essenziali correttivi al testo entrato in Consiglio dei ministri, da parte di Governo e Parlamento. Di seguito alcune delle principali contraddizioni contenute nel testo. Secondo il principio del risultato l’opera pubblica deve essere aggiudicata a chi è in grado di assicurare il miglior rapporto qualità-prezzo. Ma ciò non si concilia con l’avvenuta eliminazione del tetto massimo al punteggio da attribuire al prezzo in sede di offerta economicamente più vantaggiosa. Così facendo, per giunta in aperto contrasto con la disciplina europea, si reintroduce di fatto il massimo ribasso puro.
Del tutto condivisibile anche l’affermazione del principio della fiducia: si tratta di una svolta nei rapporti tra Pa e imprese, rispetto al passato. In questo senso allora appare del tutto contraddittoria la figura dell’illecito professionale la cui definizione rimane troppo aperta e per di più ancorata ad accertamenti anche non definitivi, come un semplice rinvio a giudizio. È evidente che così facendo non risulta affatto superato il principio di colpevolezza a carico delle imprese che permeava il precedente Codice 50.
Da rendere effettivo anche il principio dell’equilibrio contrattuale che, nel testo finora disponibile, si scontra con la norma scritta sulla revisione dei prezzi che prevede troppi limiti (alea e percentuale di riconoscimento delle variazioni) e meccanismi di funzionamento complessi, i quali rischiano di renderla inefficace. Si perde così l’occasione di risolvere una volta per tutte un problema su cui si è dovuti intervenire finora con innumerevoli decreti d’urgenza e non si scongiura il rischio, in caso di aumento dei prezzi, di bloccare tutti i cantieri.
A restare, per il momento, ancora sulla carta anche il principio di concorrenza e trasparenza. Considerando che non si garantisce adeguata pubblicità alle procedure negoziate sottosoglia, che i settori speciali vengono ormai del tutto liberalizzati e che i concessionari ampliano la possibilità di affidare un’opera senza gara, si riscontra in questo modo un effetto negativo diretto sull’impresa che non viene messa nelle condizioni di programmare al meglio la propria organizzazione produttiva. Per quanto riguarda le procedure di affidamento, il nuovo testo interviene tagliando sui tempi delle stesse, quando invece, la maggior parte dei ritardi dipende dal labirinto di atti, autorizzazioni e pareri precedenti alla gara.
In contrasto con il principio di tutela e sicurezza del lavoro appare anche la norma che consente di applicare altri contratti oltre a quello dell’edilizia. Viene invece ben accolta la possibilità di estendere il subappalto, ma solo se accompagnato da un forte presidio a garanzia della sicurezza delle maestranze e della qualità delle opere.
Bene anche l’introduzione del principio del risultato, della fiducia, di conservazione dell’equilibrio contrattuale e i principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Eppure, le precondizioni che il Consiglio di Stato individua come determinanti per la concreta attuazione della riforma, come formazione della Pa, digitalizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti, però non sono state dovutamente approfondite nel nuovo testo.
Desta comunque preoccupazione l’assenza di certezza in relazione alle tempistiche di attuazione, che già al momento sono programmate in due step con l’entrata in vigore fissata al 1° aprile 2023, ma l’efficacia operativa dal 1° luglio. Un lasso di tempo in cui lo stesso testo e i relativi allegati potrebbero subire variazioni, che appare in contraddizione rispetto all’urgenza di avere una stabilità nello schema normativo che regola gli appalti pubblici, con l’aggravante di un blocco delle gare che il settore e il Paese non si possono permettere.
23 dicembre 2022
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941