VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SECONDA LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA ORDINAMENTALE 2022
È stata pubblicata sul BURL, supplemento al n. 50, del 16 dicembre 2022, la L.r. n. 22 recante “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022”.
Per quanto d’interesse per la categoria si segnala l’art. 10 “Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 bis, 6, 8, e 15 bis e all’allegato B della l.r. 5/2010 e introduzione dell’articolo 6 bis nella l.r. 5/2010”.
Le modifiche approvate conseguono agli aggiornamenti delle normative statali in materia di valutazione di impatto ambientale (D.lgs. 152/2006) e consistono sostanzialmente in adeguamenti, precisazioni e aggiornamenti. Sono stati, inoltre, sostituiti ed inseriti in articolato i richiami a leggi regionali approvate negli ultimi anni (L.r. 19/2019 sulla programmazione negoziata e L.r. 20/2020 di semplificazione).
Si segnalano in particolare i seguenti passaggi:
- lettera h) – sostituzione del comma 7 dell’art. 3 – secondo cui in caso di progetto assoggettato a VIA a seguito di relativa verifica di assoggettabilità o per il quale sia stata svolta la fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico con l’autorità competente, dagli oneri istruttori della procedura di VIA dovuti dal proponente è scomputata una somma pari a quanto versato per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o per lo svolgimento della fase preliminare;
- lettera j) – sostituzione del primo periodo del comma 3 bis dell’art. 4 – secondo cui la conferenza di servizi è convocata per l’esame del progetto e per l’eventuale richiesta di integrazioni anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio;
- lettera m) – sostituzione e rubricazione dell’art. 5 bis – secondo cui la fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso studio, nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, ivi incluso il rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, è svolta dall’autorità competente e si intende formalmente avviata con la pubblicazione, da parte della stessa autorità, sul portale SILVIA, della documentazione allo scopo trasmessa dal proponente e con la contestuale indizione della conferenza di servizi preliminare;
- lettera o) – inserimento dell’art. 6 bis – secondo cui la valutazione preliminare è svolta dall’autorità competente che si è espressa, a livello di valutazione ambientale, sul progetto già autorizzato e oggetto di proposte di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici e varianti progettuali;
- lettera t) – aggiornamento dell’allegato B, numero 7, lettera z.b) secondo cui non sono soggette a verifica di VIA gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.
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