DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE PUBBLICO – DAL 1° GENNAIO 2023 BIM OBBLIGATORIO NELLE OPERE PUBBLICHE DI LAVORI PER INTERVENTI OLTRE LA SOGLIA COMUNITARIA PARI AD EURO 5.350.000
Ance Brescia ricorda che, a seguito delle disposizioni introdotte dal Decreto 2 agosto 2021, n. 312 emanato ai sensi dell’art. 48, comma 6 del Decreto Semplificazioni-bis e Governance PNRR, dal prossimo primo gennaio 2023 nelle opere pubbliche relative a nuove costruzioni ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, sarà obbligatorio il BIM per importi a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici (fissata in euro 5.350.000 euro).
Il decreto legge n. 77/2021, noto come decreto Semplificazioni bis ha previsto che, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici, sinteticamente denominati BIM.
A tal fine il Ministro ha stabilito le regole e le specifiche tecniche per l’utilizzo del BIM, con apposito provvedimento coordinato col precedente decreto n. 560 del 2017.
Il provvedimento pubblicato individua i criteri premiali richiamati dal decreto Semplificazioni ed integra il precedente decreto con le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo del BIM, aggiornando la tempistica di obbligatorietà del BIM ed alcune definizioni e termini in base all’evoluzione che l’argomento ha avuto dal 2017 ad oggi.
Per quanto riguarda la tempistica di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, l’obbligatorietà del BIM viene imposta esclusivamente sopra la soglia di un milione di Euro, con le nuove scadenze che tengono conto delle diverse tipologie di opere ed interventi nonché della particolarità delle manutenzioni:
- 1° gennaio 2022: per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro;
- 1° gennaio 2023: per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici;
- 1° gennaio 2025: per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro.
Per quanto riguarda i punteggi premiali, è inserito l’articolo 7 bis che permette alle stazioni appaltanti di introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’offerta, punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici.
Come previsto dall’art. 48, comma 6 del D.L. n. 77/2021, le stazioni appaltanti possono introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’offerta, punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell’ambito di tali criteri vengono citati, a titolo esemplificativo:
- proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
- proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
- proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
- proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
- previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
- proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;
- previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
- previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica.
Ulteriori criteri premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.
Le Stazioni Appaltanti potranno riferirsi all’elenco ipotizzato dal Ministero in maniera non tassativa, a criteri analoghi o ad altri criteri, ideati secondo la logica che emerge chiaramente dalla previsione in questione, che è quella di rendere strumentale la digitalizzazione agli obiettivi che le amministrazioni si prefiggono di ottenere una volta che il contratto sia aggiudicato. I criteri premiali, per la loro natura chiarificatrice, possono essere utilizzati da tutte le amministrazioni, anche da quelle non statali. Alcuni dei criteri prescelti nella esemplificazione si adattano sia alle gare di sola progettazione – criterio sub b) d) f) h), sia a quelle di soli lavori – criterio sub c); d); e) f) g)) – sia agli appalti integrati.
Sarà necessario che le stazioni appaltanti prevedano nei contratti di appalto meccanismi di controllo di quanto effettivamente offerto dal concorrente e premiato in gara, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il mancato rispetto dell’impegno preso dall’impresa aggiudicataria potrà equivalere ad un grave inadempimento e portare fino alla risoluzione del rapporto contrattuale.
I criteri premiali esemplificati dal Ministero potranno essere applicati dalle amministrazioni pubbliche, nell’ambito della loro discrezionalità, sia per le opere PNRR, in cui la progettazione in BIM non è obbligatoria, sia per le gare su progetto definitivo già in BIM, e anche al di fuori delle opere del PNRR.
Rimane inteso che, per le parti non espressamente modificate, resta evidentemente in vigore quanto previsto dal D.M. 560/2017.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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