DECRETO AIUTI QUATER –PREVISIONI IN MATERIA DI LAVORO – INNALZAMENTO A 3.000 EURO DEL VALORE DEI FRINGE BENEFIT – PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE – LEGGE 18 NOVEMBRE 2022, N. 176
Nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” (c.d. Decreto Aiuti Quater), in vigore dal 19 novembre 2022.
Per quanto attinente al tema del lavoro, è stato previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2022, l’innalzamento da 600 euro a 3.000 euro del valore complessivo entro il quale i c.d. fringe benefit non concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore dipendente.
Nello specifico, il comma 10 dell’art. 3 del D.L. in commento modifica l’art. 12, comma 1, del D.L. n. 115/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 142/2022 (c.d. Decreto Aiuti Bis) introducendo una deroga a quanto previsto dall’art. 51 del comma 3 dell’art. 51 del DPR n. 917/1986 (TUIR) che dispone, al terzo periodo, che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro.
In particolare, tale art. 12 ha disposto, per il solo periodo d’imposta 2022, la non concorrenza alla formazione del reddito del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro (Newsletter ANCE Brescia – n. 45/2022 del 12/11/2022).
Con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. n. 176/2022, il suddetto limite di 600 euro è stato ulteriormente elevato a 3.000 euro, sempre limitatamente al periodo d’imposta 2022.
È stato, inoltre, precisato, come, peraltro, già chiarito dall’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 novembre 2022 (Newsletter ANCE Brescia – n. 45/2022 del 12/11/2022) che “restano ferme le altre disposizioni previste dall’art. 51, comma 3, del TUIR appena citato, ed in particolare quella contenuta nella seconda parte del terzo periodo, la quale prevede che, in caso di superamento del limite, sia assoggettata a tassazione anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.”
Facendo riserva di fornire ulteriori chiarimenti in materia, non appena resi disponibili dai competenti istituti, riportiamo di seguito il testo dell’art. 12 del D.L. n. 115/2022, come modificato dall’art. 3 comma 10 del D.L. in esame:
“Art. 12. Misure fiscali per il welfare aziendale
Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.”
Allegato: 01_01_01_d_l_18_11_2022_176
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941