INPS – ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATRICI MADRI DIPENDENTI – CIRCOLARE 19 SETTEMBRE 2022 – MESSAGGIO 9 NOVEMBRE 2022, N. 4042
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022), ha introdotto, all’articolo 1, comma 137, in via sperimentale, per l’anno 2022, un esonero, nella misura del 50 per cento, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’INPS, con circolare 19 settembre 2022, n. 102 ha fornito le prime indicazioni operative relative a tale previsione; con successivo messaggio 9 novembre 2022, n. 4042 ha fornito ulteriori precisazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero in commento.
In via preliminare, l’Istituto specifica che l’esonero in commento è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, e si sostanzia in una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice. Esso spetta per tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, di apprendistato e di lavoro intermittente, in riferimento alle madri che rientrino nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo obbligatorio di maternità ed ha una durata complessiva massima pari a dodici mesi decorrenti dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro.
Rientro nel posto di lavoro e decorrenza dell’esonero
Al riguardo, l’Istituto chiarisce che, laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Parimenti, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del citato Testo unico sulla maternità, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio.
Considerato che, per espressa previsione legislativa, l’agevolazione in trattazione costituisce una misura sperimentale valevole per l’anno 2022, l’Istituto specifica che il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022: pertanto, l’agevolazione in trattazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
Alla luce di tali chiarimenti, nel messaggio 9 novembre 2022, n. 4042, l’Istituto specifica che le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.
Viceversa, laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione.
Pertanto, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e, successivamente al rientro, si sia avvalsa del congedo facoltativo, la stessa avrà diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro.
Nel messaggio in commento, al quale si rimanda, l’INPS riporta una casistica esemplificativa delle diverse ipotesi che si possono verificare.
Imponibile oggetto di sgravio
L’Istituto specifica, ulteriormente, che l’esonero in oggetto deve essere calcolato a decorrere dalla data di rientro effettivo.
Conseguentemente, i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto all’astensione per maternità, prima dell’effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile, pertanto, non determina il diritto all’agevolazione.
Inoltre, nelle ipotesi di rientri inframensili, l’esonero, nell’ultimo mese di spettanza, deve essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno di agevolazione previsto dalla legge.
La determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio, nelle ipotesi di rientro nel posto di lavoro inframensile, dovrà essere effettuata in relazione agli eventi intercorsi nel mese di rientro.
Ad ogni modo, l’INPS specifica che l’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio in trattazione, con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, è quello dalla data del rientro. Anche in questo caso l’Istituto, nel messaggio in commento, al quale si rimanda, fornisce alcune ipotesi esemplificative.
Ai fini della determinazione dell’imponibile oggetto di sgravio, in relazione all’ultimo mese di fruizione dello stesso, nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, si dovrà considerare il solo periodo fino alla data in cui termina la fruizione dell’esonero.
Coordinamento con altre agevolazioni
L’Istituto ribadisce, ulteriormente, che, poiché l’esonero trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato.
Inoltre, l’esonero contributivo in trattazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della medesima legge di Bilancio 2022. La suddetta cumulabilità opera sull’intero ammontare della contribuzione a carico del dipendente. Pertanto , laddove sia già stata applicata la riduzione del 50 per cento della quota a carico della lavoratrice madre, l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022 e dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 115/2022, può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta.
Analoghe considerazioni circa la cumulabilità valgono per quanto disposto dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155 (c.d. Decreto Aiuti-bis), che all’articolo 20, comma 1, ha stabilito che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”. Quindi, laddove sia già stata applicata la riduzione della contribuzione a carico del dipendente prevista dall’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022, e dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 115/2022, la riduzione del 50 per cento della quota a carico della lavoratrice madre può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta.
Portabilità dell’esonero
Per quanto riguarda la portabilità dell’esonero, l’Istituto, nel messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, specifica che, laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità, in caso di successivo cambio di datore di lavoro, occorre distinguere tra le seguenti due ipotesi:
- nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto. Rispetto al nuovo rapporto, infatti, difetterebbe la sussistenza del presupposto incentivato, cioè il rientro dopo la maternità;
- nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.
Nel caso in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice – poiché, rispetto a esso, si verifica il primo rientro effettivo dall’astensione (in questo senso la circolare n. 102/2022 precisa che l’esonero spetti in relazione ai rapporti di lavoro dipendente del settore privato “instaurati e instaurandi”).
Istruzioni operative
L’Istituto, nella circolare, fornisce le indicazioni per i datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento. In particolare, viene specificato che i datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”.
La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “0U” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.
La Struttura territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva solo dopo avere verificato la spettanza dell’esonero. Al riguardo l’Istituto ribadisce che il rientro, al fine della legittima fruizione dell’esonero, deve perentoriamente avvenire entro il 31 dicembre 2022.
Per quanto riguarda le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione all’esonero nella sezione del flusso Uniemens, l’INPS chiarisce che i datori di lavoro autorizzati esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Con il messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, l’Istituto specifica che nelle ipotesi di presenze differite o di calendario sfalsato, da dichiarare da parte del datore di lavoro in fase di richiesta del codice di autorizzazione (CA) “0U”, lo stesso CA andrà attribuito dalla competenza del mese successivo a quello di effettivo rientro.
In ogni caso, considerate le ipotesi di rientro in servizio in data inframensile, il CA “0U” è attribuito dalle Strutture territoriali competenti per la durata di tredici mesi a partire dal mese in cui è avvenuto il rientro effettivo nel posto di lavoro.
Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “ELAM”, avente il significato di “Esonero Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di rientro in servizio al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità nel formato AAAAMMGG (ad esempio: 20220109)
– nell’ elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice “L558”, avente il significato di “conguaglio esonero art.1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
– con il codice “L559”, avente il significato di “Arretrati Esonero art.1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
L’Istituto sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei tre mesi successivi a quelli di pubblicazione della presente circolare.
Inoltre, rammenta che la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
Infine, viene specificato che i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Per quanto non riportato, si rimanda al testo della circolare e del messaggio, di seguito allegati.
Allegati: 01_02_01 Circolare_numero_102_del_19-09-2022
01_02_02 Messaggio_numero_4042_del_09-11-2022
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