Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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11.11.2022 - lavoro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DECRETO AIUTI-BIS – MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE – AUMENTO VALORE FRINGE BENEFIT – RIMBORSO PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE – CIRCOLARE 35/E DEL 4 NOVEMBRE 2022

L’articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 1151 (c.d. decreto Aiuti-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 1422, nell’ambito delle misure adottate per far fronte al costo dell’energia elettrica e del gas naturale, ha introdotto, per l’anno d’imposta 2022, un aumento del valore e un’estensione delle tipologie dei cosiddetti fringe benefit che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.

In particolare, la norma ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di euro 600. Tale previsione deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che prevede, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, la non concorrenza al reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, nel limite di euro 258,234.

Con circolare 35/E del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della norma.

Ambito soggettivo

In via preliminare, la circolare chiarisce che i lavoratori beneficiari della disposizione in commento sono quelli già individuati in base alle regole generali stabilite dall’articolo 51, comma 3, del TUIR: pertanto, tale disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.

Inoltre, l’Agenzia specifica che i fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

Ambito oggettivo

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della norma, l’Agenzia ribadisce che, esclusivamente per l’anno di imposta 2022, deve intendersi modificata la disciplina dettata dall’articolo 51, comma 3, del TUIR come segue:

– sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

– il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 600.

A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Allargamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche

La norma in commento amplia l’ambito oggettivo di applicazione del citato articolo 51, comma 3, del TUIR, prevedendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti «per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale».

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate specifica che le stesse debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. Inoltre, l’Agenzia specifica che è possibile comprendere nel perimetro applicativo della norma anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. Resta fermo che, in tale ultima ipotesi, il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell’agevolazione in commento per le medesime spese, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.

In merito, inoltre, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che ritiene necessario che il datore di lavoro, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, dei principi applicabili al trattamento dei dati personali previsti dall’articolo 5 del predetto regolamento, acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.

In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Inoltre viene specificato che tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore. Le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.

Superamento del limite massimo e relativa tassazione

L’Agenzia specifica che la deroga all’articolo 51, comma 3, del TUIR riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, ma non comporta alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma.

Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600.

Alcune indicazioni sulla modalità di applicazione

Atteso che la disposizione in esame è riferita esclusivamente all’anno di imposta 2022, l’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

Inoltre, in tema di benefit erogati mediante voucher l’Agenzia ribadisce che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Rapporti con il bonus carburante

Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica che il regime dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, limitato all’anno di imposta 2022, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante (Newsletter ANCE Brescia  – n. 29/2022 del 23/07/2022) di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 .

Pertanto l’Agenzia chiarisce che ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Inoltre, atteso che il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, l’Agenzia osserva che se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Tale regola di carattere generale si intende applicabile anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit. Alla luce di ciò l’Agenzia delle Entrate rettifica l’indicazione riportata nella propria precedente circolare n. 27/E del 2022 (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 29/2022 del 23/07/2022), in base alla quale, in caso di superamento dei limiti, l’importo, per intero, “sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato”. L’Agenzia chiarisce che, in luogo del prelievo sostitutivo, troverà applicazione la tassazione ordinaria, fermi restando tutti gli altri chiarimenti e le esemplificazioni resi nel medesimo documento di prassi.

In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati dalle due norme in commento (euro 600 per il regime temporaneo dell’articolo 51, comma 3, del TUIR e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

Allegato: 01_01_circolare_welfare_aziendale_-n.-35-del-4-novembre-2022


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